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Art. 64 - Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1. - I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.

2. - Sono vietati dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.

3. - Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell’art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173.

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