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Art. 57

Peculio

 1. Il peculio dei condannati e degli internati si distingue in fondo vincolato e fondo disponibile.

2. È destinata al fondo vincolato la quota di un quinto della mercede. La rimanente parte del peculio costituisce il fondo disponibile, che non può superare il limite di due milioni di lire. L’eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba essere immediatamente utilizzata per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe o ammende, nonché al pagamento di debiti, viene inviata ai familiari o conviventi secondo le indicazioni dell’interessato, o depositata a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale.

3. Il fondo vincolato non può essere utilizzato nel corso della esecuzione delle misure privative della libertà. Tuttavia, in considerazione di particolari motivi, il direttore dell’istituto può autorizzare l’utilizzazione di parte del fondo vincolato.

4. Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti e per tutti gli altri usi rispondenti a finalità trattamentali. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di anticipo sulla medesima, recante l’indicazione degli estremi del procedimento, se questo è in corso; una copia della parcella o della richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell’istituto.

5. Il peculio degli imputati è interamente disponibile e non può superare il limite di quattro milioni.

6. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria stabilisce, all’inizio di ciascun anno, l’ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi.

7. La disposizione del comma 6 è derogabile su autorizzazione del direttore dell’istituto solo per acquisti di strumenti, oggetti e libri occorrenti per attività di studio e di lavoro.

8. La direzione dell’istituto, alla fine di ciascun anno finanziario, procede alla determinazione e all’accredito degli interessi legali maturati sul peculio di ciascun detenuto o internato presente nell’istituto.

9. Gli interessi si calcolano sui saldi di fine mese.

10. Al detenuto o all’internato dimesso la direzione dell’istituto corrisponde la somma costituente il peculio e l’importo degli interessi maturati. Il fondo dei detenuti e degli internati eccedente gli ordinari bisogni della cassa dell’istituto per il servizio relativo al fondo stesso è versato alla Cassa depositi e prestiti. L’ammontare degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti è versato all’erario.

11. Al condannato o all’internato ammesso al regime di semilibertà sono consegnate somme in contanti prelevate dal fondo disponibile, in relazione alle spese che egli deve sostenere, anche in eccesso al limite fissato nel comma 6.

12. Al detenuto o all’internato in permesso o in licenza è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze.

13. I limiti di somme determinati nel presente articolo possono essere variati con decreto del Ministro della giustizia.

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