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Art. 18 - Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell’ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell’articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale. [5]

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell’ente.

[5] Comma così sostituito dall’art. 2, comma 218, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

7. Le altre sanzioni.

Gli articoli 18 e 19 prevedono le altre sanzioni applicabili nei confronti dell’ente. La sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna, mutuata dall’arsenale penalistico, non solleva problemi interpretativi. Essa può essere applicata dal giudice quando l’ente soggiace all’irrogazione di una sanzione interdittiva: dunque, nelle ipotesi più gravi che ben possono legittimare un interesse del pubblico alla conoscenza della condanna.

 

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni in termini.

Si riporta, vista la chiara derivazione dell’istituto dall’ arsenale penalistico” (così ne parla la relazione ministeriale al Decreto 231), la giurisprudenza propria della sede penale in senso stretto.

In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all’art. 36 CP dall’art. 37, comma 18, DL 98/2011, convertito nella L. 111/2011, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto di pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via “internet”, così determinando un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo regolato dall’art. 2, comma 4 CP, con la conseguenza che non è applicabile ai fatti pregressi la nuova disciplina, in quanto maggiormente afflittiva (Sez. 2, 14768/2017).

Sono riconducibili al novero delle pene accessorie, la cui durata non è espressamente determinata dalla legge, quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, con la conseguenza che la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell’art. 37 CP, a quella della pena principale inflitta.

Ciò che, peraltro, non comporta, a fronte del sostanziale automatismo, che all’operazione possa procedere il giudice di legittimità avuto riguardo alla circostanza che, per quanto in particolare riguarda la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, l’art. 36 CP affida al giudice la determinazione della durata della stessa con il limite, in ogni caso, di giorni trenta (SU, 6240/2015).

Le pene accessorie, tra cui deve essere compresa la pubblicazione della sentenza, conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell’art. 20 CP – in relazione all’art. 36 stesso codice espressamente richiamato dalla lettera b) del comma 4 dell’art. 171-ter L. 633/1941 – con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell’imputato anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 2, 31960/2016).