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Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d’autore [46]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

[46] Articolo inserito dall’art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.

Elenco dei reati richiamati dalla norma

Art. 171 commi 1 lett. a-bis e 3 L. 633/1941

Art. 171-bis L. 633/1941

Art. 171-ter L. 633/1941

Art. 171-septies L. 633/1941

Art. 171-octies L. 633/1941

 

Rassegna di giurisprudenza

Decisioni della CGUE

I fornitori di accesso a internet sono tenuti a garantire il pieno rispetto del diritto d’autore in ogni caso di comunicazione al pubblico. Chi fornisce l’accesso alla rete è quindi tenuto a bloccare l’utilizzo di piattaforme di condivisione online che portano a opere protette attraverso l’indicizzazione di metadati (CGUE, causa C-610/15, Stichting Brein).

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE dev’essere interpretata nel senso che le disposizioni nazionali, in quanto abbiano stabilito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE (che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche) l’obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d’arte figurativa il contrassegno «SIAE» in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato (CGUE, sentenza 8 novembre 2007, causa C-20/05). È opportuno ricordare che, a seguito di tale decisione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto con orientamento costante non più configurabile il reato di cui all’art. 171-ter lett. d) L. 633/1941.

La Corte di Cassazione ha tuttavia ugualmente chiarito che la decisione della Corte del Lussemburgo riguarda esclusivamente le disposizioni della L. 633/1941, come successivamente modificata, che contemplano l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE. La sentenza non incide dunque sulla tutela del diritto d’autore in quanto tale e, in particolare, sui diritti riconosciuti a difesa della personalità dell’autore o a quelli relativi alla utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno. Era e rimane vietata, dunque, anche dopo la sentenza, qualsiasi attività che comporti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno (si veda, ex multis, Sez. 2, 18017/2014).

 

Art. 171 commi 1 lett. a-bis e 3 L. 633/1941

Integra il delitto di cui all’art. 171, lett. a), L. 633/1941, la condotta dell’emittente radiofonica che, pur avendo assolto gli obblighi di legge nei confronti degli autori e dei titolari dei diritti connessi, diffonda e riproduca brani musicali in violazione delle disposizioni contrattuali pattuite con la SCF, omettendo di munirsi dei supporti originali da cui estrarre la cosiddetta copia tecnica (Sez. 3, 2515/2015, ripresa da Sez. 3, 53316/2018).

 

Art. 171-bis L. 633/1941

Le condotte qualificate ai sensi dell’articolo 171-bis L. 633/1941, aventi ad oggetto la detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno SIAE, poste in essere sino al 21 aprile 2009, devono ritenersi non penalmente rilevanti per la mancata notifica alla Commissione dell’Unione Europea di tale “regola tecnica” in adempimento della direttiva europea 83/189/CE (Sez. 2, 51921/2018).

Mentre non integra il reato di cui all’art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941, la detenzione e utilizzazione, nell’ambito di un’attività libero professionale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno SIAE, non rientrando tale attività in quella “commerciale o imprenditoriale” contemplata dalla fattispecie incriminatrice (l’estensione analogica non sarebbe possibile in quanto vietata ex art. 14 Preleggi, risolvendosi in un’applicazione “in malam partem”), la stessa detenzione ed utilizzazione di programmi software (nella specie Windows, e programmi di grafica, Autocad o Catia) nel campo commerciale o industriale (nella specie, esercente attività di progettazione meccanica ed elettronica nel settore auto motive) integra il reato in oggetto, con la possibilità del sequestro per l’accertamento della duplicazione (Sez. 3, 30047/2018).

Ai fini dell’integrazione del reato previsto dall’art. 171-bis L.133/1941, sono tutelati dal diritto d’autore, quale risultato di creazione intellettuale, i programmi per elaboratore elettronico, intesi come un complesso di informazioni o istruzioni idonee a far eseguire al sistema informatico determinate operazioni, che siano completamente nuovi o forniscano un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni migliori o diverse da quelle preesistenti (Sez. 3, 8011/2012).

Sussiste continuità normativa tra il reato di cui all’art. 171-bis della L. 633/1941  che sanzionava la detenzione a scopo commerciale, per fini di lucro, di copie abusivamente duplicate di programmi per elaboratori, e l’art. 13 L. 248/2000, che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale i detti programmi privi del contrassegno della SIAE, atteso che non vi è stato un ampliamento della tutela penale, configurando le variazioni lessicali apportate soltanto una corretta specificazione del campo di applicazione della disposizione (Sez. 3, 33896/2001, ripresa in adesione da Sez. 3, 30047/2018).

La confisca prevista dall’articolo 171-sexies, L. 633/1941, per le violazioni in materia di diritto d’autore deve essere obbligatoriamente disposta solo in presenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (Sez. 3, 52434/2017). In particolare, la confisca degli strumenti e del materiale servito a commettere i reati di cui alla L. 633/1941, articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater, nonché delle videocassette e degli altri supporti audiovisivi o fonografici, deve essere disposta (solo) in casa di condanna, sia pure a pena patteggiata, in quanto l’avverbio “sempre”, che compare al secondo comma dell’articolo 171-sexies, non sta a significare che alla confisca si debba provvedere in ogni caso e, quindi, anche a prescindere dalla condanna, ma soltanto che la stessa misura di sicurezza, in caso di condanna (sia pur ex art. 444 CPP), non è facoltativa, ma deve sempre essere applicata (Sez. 3, 30926/2018).

 

Art. 171-ter L. 633/1941

In tema di tutela del diritto d’autore, la mancanza del contrassegno SIAE non può valere come indizio dell’avvenuta consumazione dell’illecito di abusiva duplicazione o riproduzione dei supporti audiovisivi, ma la prova di tale fatto può essere comunque raggiunta sulla base di una pluralità di elementi, come il rilevante numero di supporti posti in vendita, le modalità dell’offerta al pubblico (nella specie, nel corso di una fiera), l’utilizzo di copertine fotocopiate o contraffatte, il confezionamento, nonché l’assenza di loghi o marchi del produttore, non essendo invece necessario l’espletamento di una perizia o di un accertamento tecnico (Sez. 7, 53272/2018).

Non elide la sussistenza del reato di cui all’art. 171-ter, lett. c) L. 633/1941 l’eventuale evidenza del falso grossolano dell’abusiva duplicazione (nella specie CD musicali), perché la norma incriminatrice tutela gli interessi morali e materiali connessi allo sfruttamento commerciale della proprietà intellettuale dell’opera, e non anche la fede pubblica o l’autenticità delle merci (Sez. 3, 54355/2018).

Il fine di lucro, richiesto per l’integrazione delle fattispecie incriminatrici previste dall’articolo 171-ter L. 633/1941, ancorché associato ad altri fini, ricorre quando la condotta sia finalizzata a conseguire vantaggi economicamente valutabili (denaro o altra utilità) e, siccome detto fine opera come motivo integrativo della fattispecie criminosa (dolo specifico), ossia rileva esclusivamente come scopo della condotta, esso non costituisce evento del reato, nel senso che non deve essere realizzato affinché il reato sia perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, essendo solo necessario che la condotta sia proiettata a conseguirlo (Sez. 3, 55009/2018).

È ammissibile il concorso delle condotte di acquisto o ricezione punite dall’art. 648 CP con le successive condotte di immissione in commercio punite dall’art. 171-ter L. 633/1941. Nel vigore della L. 248/2000 la condotta di acquisto di supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, ove non costituisse concorso ex art. 110 CP in uno dei reati previsti dagli artt. 171 e 171-octies, integrava l’illecito amministrativo di cui all’art. 16 della L. 633 che, in virtù del principio di specialità previsto dall’art. 9 L. 689/1981, prevaleva in ogni caso sull’art. 648 CP, che punisce lo stesso fatto, anche se l’acquisto fosse destinato al commercio.

Sopravvenuto il D. Lgs. 68/2003, che ha abrogato il citato art. 16 e l’ha sostituito con il nuovo testo dell’art. 174-ter della L. 633, è possibile il concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all’art. 171-ter, e successive modificazioni, quando l’agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione, configurandosi l’illecito meramente amministrativo previsto dall’art. 174-ter soltanto quando l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale (SU, 47164/2005, richiamata adesivamente da Sez. 3, 18017/2014).

 

Art. 171-octies L. 633/1941

Deve essere inquadrata nell’ambito dell’art. 171-octies L. 633/1941 la condotta consistente nella decodificazione ad uso privato di programmi televisivi ad accesso condizionato (nella specie quelli trasmessi dai canali della  piattaforma SKY Italia) e, dunque, protetto, eludendo le misure tecnologiche destinate ad impedire l’accesso da parte dell’emittente, senza che assumano rilievo le concrete modalità con cui l’elusione venga attuata, evidenziandone la finalità fraudolenta nel mancato pagamento del canone applicato agli utenti per l’accesso ai suddetti programmi (Sez. 3, 46443/2017).