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Art. 12-bis

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Articolo inserito dall'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e, successivamente, così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

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