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Art. 19

I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-6 aprile 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42 della Costituzione.

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