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Art. 31

Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore, che non ricadono nella previsione dell’articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant’anni a partire dalla morte dell’autore.

Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.

 

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