Art. 31
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore, che non ricadono nella previsione dell’articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant’anni a partire dalla morte dell’autore.
Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.
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