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Art. 32-bis

I diritti di utilizzazione economica dell’opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’autore.

Articolo inserito dall'art. 4, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 e, successivamente, così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.

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