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Art. 167

1.  I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:

a)  da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;

b)  da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.

Articolo così sostituito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

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