Art. 167
1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.
Articolo così sostituito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
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