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Art. 172

1.  Se i fatti preveduti nell’articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.

2.  Con la stessa pena è punito chiunque esercita l’attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.

3.  La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 152 e all’articolo 153 comporta la sospensione dell’attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.

Articolo modificato dagli artt. 32 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 3, comma 1, L. 22 maggio 1993, n. 159, dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e, successivamente, così sostituito dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118.

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