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Art. 64-quinquies

1.  L’autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

a)  la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b)   la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

c)   qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell’Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all’interno dell’Unione stessa, le vendite successive della copia;

d)  qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

e)  qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

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