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Art. 175

[Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un’opera adatta a pubblico spettacolo o di un’opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato, da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l’opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l’opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell’opera.

L’ammontare del diritto demaniale è determinato con decreto reale da emanarsi a norma dell’ articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100.

La determinazione dell’ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni, è attribuita all’Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, sulla base dell’ammontare del compenso normalmente richiesto dall’ente suddetto per le opere tutelate, eseguite in analoghe condizioni.]

Articolo abrogato dall'art. 6, comma 4, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30.

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