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Art. 106

L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l’applicazione dell’articolo 188 di questa legge.

[L’omissione del deposito impedisce l’acquisto o l’esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.]

Il Ministro per la cultura popolare può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell’opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.

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