x

x

Art. 9

Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un’opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell’autore, finché questi non sia rivelato.

Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell’articolo precedente.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.