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Art. 18

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell’opera in altra lingua o dialetto.

Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera prevista nell’articolo 4.

L’autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione.

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