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Art. 53

Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell’ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti.

Per durata della stagione teatrale o di concerto s’intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell’inizio della stagione.

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