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Art. 58

Per l’esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all’autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d’accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) (56) e la rappresentanza della associazione sindacale competente.

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