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Art. 90

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1)  il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’articolo 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;

2)  la data dell’anno di produzione della fotografia;

3)  il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

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