Art. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent’anni dalla produzione della fotografia.
[Per fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell’opera a termini dell’ articolo 105.]
[Il termine decorre dalla data del deposito stesso.]
[Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l’indicazione "riproduzione riservata per quaranta anni”.]
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