x

x

Art. 92

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent’anni dalla produzione della fotografia.

[Per fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell’opera a termini dell’ articolo 105.]

[Il termine decorre dalla data del deposito stesso.]

[Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l’indicazione "riproduzione riservata per quaranta anni”.]

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.