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Art. 184

Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denuncia entro tre giorni all’Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l’elenco delle denuncie ricevute alla Presidenza del consiglio dei ministri con le sue eventuali osservazioni e proposte.

L’Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo Statuto.

All’Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell’articolo 182.

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