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Art. 187

In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell’articolo 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui è cittadino l’autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.

Se lo straniero è apolide, o di nazionalità controversa, la norma del comma precedente è riferita allo Stato nel quale l’opera è stata pubblicata per la prima volta.

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