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Art. 7


Ripianamento organico e posti vacanti

1. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al ripianamento organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall’articolo 6 comma 3).

2. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze, l’elenco di queste è pubblicato senza ritardo sul bollettino dell’amministrazione interessata su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello.

3. Nell’ipotesi indicata nel comma 2, l’amministrazione interessata provvede alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta del procuratore generale.

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