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Art. 23


Assenza delle parti private diverse dall’imputato

1. L’assenza delle parti private diverse dall’imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, né la nuova fissazione dell’udienza preliminare a norma degli articoli 420-bis e 420-ter del codice.

2. Fermo quanto previsto dall’articolo 82 comma 2 del codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall’imputato, la sentenza è notificata alle stesse per estratto unitamente all’avviso di deposito della sentenza.

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