Codici Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale CAPO IV – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PARTI PRIVATE E AI DIFENSORI Art. 38 Art. 38 Facoltà dei difensori per l’esercizio del diritto alla prova (abrogato) NOTA Questo articolo non è ancora commentato. Articolo precedente Articolo successivo Educazione / C’era una volta a Salandra… e non solo Diritto / Oltre il diritto delle cose: la sfida giuridica del Metaverso Università / I documenti a firma congiunta nelle università italiane Diritto / Il calcolo della pensione degli avvocati: atto finale? Università / Università in transizione: come l’educazione digitale e l’ia ridisegnano l’offerta formativa Pubbliredazionale Scienza / La scienza della sicurezza: sei davvero protetto in un mondo connesso? Diritto / Questo sistema non va: promesse e proclami, ma i suicidi aumentano Letteratura / Nascondimento Diritto / Ddl Zanettin – Zullo: dai cattolici adulti a quelli del Male minore passando per i Pro Choice Diritto / La responsabilità penale d'impresa in Europa: linee di convergenza e nodi irrisolti
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