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Art. 122


Trasmissione della richiesta di convalida

1.Con la richiesta di convalida prevista dall’articolo 390 del codice, il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l’arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette altresì il decreto di fermo emesso a norma dell’articolo 384 comma 1 del codice.

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