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Art. 141-bis


Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova 

1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l’azione penale, può avvisare l’interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell’articolo 168-bis del codice penale, e che l’esito positivo della prova estingue il reato.

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