Art. 205
Richiesta del testo di leggi straniere
1.L’autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.
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Richiesta del testo di leggi straniere
1.L’autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.