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Art. 212


Costituzione di parte civile e intervento nel processo

1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l’intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell’articolo 74 del codice, è consentito solo l’intervento nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 91, 92, 93 e 94 del codice.

2. Resta in vigore l’articolo 240 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

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