x

x

Art. 243


Revoca delle sentenze di proscioglimento

1. Le sentenze istruttorie di proscioglimento emesse nei procedimenti indicati nell’articolo 242 comma 1 possono essere revocate nei casi e con le forme previste dal titolo X del libro V del codice.

2. In caso di revoca di una sentenza istruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni del giudice. Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari, tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all’estero col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall’articolo 431 del codice.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.