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Art. 248


Applicazione della pena su richiesta delle parti

1. Prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado, l’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 del codice. Se la richiesta non è formulata in udienza, il giudice ne dà avviso all’altra parte che, nei cinque giorni successivi, esprime o nega il proprio consenso. La richiesta e il consenso sono espressi nelle forme previste dall’articolo 446 commi 2, 3 e 6 del codice. Il giudice, se non deve provvedere a norma dell’articolo 421 del codice abrogato e sempre che ne sussistano i presupposti, pronuncia la sentenza prevista dall’articolo 444 comma 2 del codice. Si osservano le disposizioni previste dagli articoli 444 comma 2, 445 e 448 del codice. Quando non pronuncia sentenza, il giudice dispone con ordinanza procedersi nelle forme ordinarie.

2. Se la richiesta è formulata nel corso dell’istruzione, la competenza a provvedere spetta al giudice istruttore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 447 del codice. Quando si procede con istruzione sommaria, la richiesta dell’imputato è depositata presso la segreteria del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette al giudice istruttore unitamente agli atti del processo, altrimenti emette decreto motivato di dissenso. Quando il pubblico ministero ritiene che il processo possa essere definito con la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice, notifica all’imputato avviso di deposito della richiesta che intende rivolgere al giudice; se l’imputato esprime il proprio consenso, il pubblico ministero trasmette la richiesta, il consenso e gli atti del procedimento al giudice istruttore che provvede a norma del primo periodo del presente comma. Nei procedimenti di competenza del pretore, il consenso o il dissenso motivato è espresso dal pubblico ministero indicato nell’articolo 550 comma 1 lettera a) del codice.

3. Si osservano le disposizioni previste dall’articolo 247 comma 5.

4. Continuano ad osservarsi le disposizioni relative all’applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato, a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689, se la richiesta medesima è stata formulata anteriormente all’entrata in vigore del codice e sempre che l’interessato non si avvalga delle facoltà previste dall’articolo 247 e dal presente articolo.

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