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Art. 3

Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati

1. Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all’ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall’esterno.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.