Art. 3
Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati
1. Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all’ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall’esterno.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano decisioni rilevanti in termini.