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Art. 2

Spese per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive

1. Le spese per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato.

2. Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.

3. Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell’art. 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalità, richiamata nell’ultima parte dell’art. 213 del codice penale.

4. Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo.

5. Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.

Rassegna di giurisprudenza

Le spese di mantenimento in carcere rimborsabili dal condannato, in virtù dell’art. 2, comma 4, che espressamente rimanda alla determinazione a mezzo decreto ministeriale, vanno determinate in LIT. 3.275 al giorno, circa 1,70 euro, in base al DM n. 597671 del 01/08/1998, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 20 del 31/10/1998 del Ministero di Grazia e Giustizia, e di seguito ad euro 3,62 di seguito al DM 07/08/2015 (Sez. 1, 41718/2015).