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Art. 19

Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito:

[a)  delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; ]

b)  delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva.

Nell’ambito delle aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

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