x

x

Art. 38

Disposizioni penali

Le violazioni degli articoli 25,6, e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da euro 154 (lire 300.000) a euro 1.549 (lire 3.000.000) o con l’arresto da 15 giorni ad un anno.

Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’articolo 36 del Codice penale.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.