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Commissione Tributaria: sponsorizzazioni sportive, via libera alla deducibilità

Secondo l’orientamento della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, i costi sostenuti dall’imprenditore per le sponsorizzazioni delle associazioni sportive dilettantistiche, sono deducibili dal reddito d’impresa anche quando si presentano superiori all’aumento dei ricavi atteso dalla promozione pubblicitaria. È quanto emerge dalla Sentenza n. 170/2013 depositata il 12 agosto 2013

 

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una Sas (esercente un’attività di impianti elettrici) la non deducibilità di somme corrisposte ai fini di sponsorizzazione in favore di una associazione sportiva dilettantistica, per l’ammontare di circa 106 mila euro. Il Fisco aveva sostenuto l’antieconomicità della sponsorizzazione, posto che il livello della associazione non era tale da poter coinvolgere un pubblico di potenziali clienti.

 

La commissione giudicante accoglie il ricorso della Società sulla base dell’articolo 90, comma 8, della L. 289/2002 (Finanziaria 2003) che introduce la deducibilità assoluta delle sponsorizzazioni a favore delle associazioni sportive dilettantistiche sino all’importo di 200 mila euro. A detta dei giudici, la norma “ha inteso agevolare il finanziamento di società sportive dilettantistiche che non possono certamente assicurare un ritorno pubblicitario pari a quello di società professionistiche”.

 

Tale interpretazione è del resto conforme con il corpus normativo di sostegno in materia di associazionismo sportivo dilettantistico che, in ambito fiscale, prevede trattamenti di favore per i redditi prodotti da tali attività e per le prestazioni rese a favore di tali enti (Legge 16 dicembre 1991, n. 398, DPR 22.12.1986 n. 917 “TUIR”).

 

Con la pronuncia citata il Ctp Mantova ha inoltre confermato un suo precedente orientamento. La sentenza  30 aprile 2013, n. 114 aveva infatti stabilito che l’imprenditore, al momento della sponsorizzazione, non può sapere con certezza quale sia il ritorno economico dell’operazione. Si legge in sentenza: “Si evidenzia che l'impegno finanziario per le spese di sponsorizzazione costituisce un rischio per l'imprenditore il quale tende a ottenere un incremento dei ricavi e l'acquisizione di una clientela ulteriore ma non può avere la certezza che i risultati siano quelli sperati”.

 

(Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, Sentenza n. 170/2013 depositata il 12 agosto) 

Secondo l’orientamento della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, i costi sostenuti dall’imprenditore per le sponsorizzazioni delle associazioni sportive dilettantistiche, sono deducibili dal reddito d’impresa anche quando si presentano superiori all’aumento dei ricavi atteso dalla promozione pubblicitaria. È quanto emerge dalla Sentenza n. 170/2013 depositata il 12 agosto 2013

 

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una Sas (esercente un’attività di impianti elettrici) la non deducibilità di somme corrisposte ai fini di sponsorizzazione in favore di una associazione sportiva dilettantistica, per l’ammontare di circa 106 mila euro. Il Fisco aveva sostenuto l’antieconomicità della sponsorizzazione, posto che il livello della associazione non era tale da poter coinvolgere un pubblico di potenziali clienti.

 

La commissione giudicante accoglie il ricorso della Società sulla base dell’articolo 90, comma 8, della L. 289/2002 (Finanziaria 2003) che introduce la deducibilità assoluta delle sponsorizzazioni a favore delle associazioni sportive dilettantistiche sino all’importo di 200 mila euro. A detta dei giudici, la norma “ha inteso agevolare il finanziamento di società sportive dilettantistiche che non possono certamente assicurare un ritorno pubblicitario pari a quello di società professionistiche”.

 

Tale interpretazione è del resto conforme con il corpus normativo di sostegno in materia di associazionismo sportivo dilettantistico che, in ambito fiscale, prevede trattamenti di favore per i redditi prodotti da tali attività e per le prestazioni rese a favore di tali enti (Legge 16 dicembre 1991, n. 398, DPR 22.12.1986 n. 917 “TUIR”).

 

Con la pronuncia citata il Ctp Mantova ha inoltre confermato un suo precedente orientamento. La sentenza  30 aprile 2013, n. 114 aveva infatti stabilito che l’imprenditore, al momento della sponsorizzazione, non può sapere con certezza quale sia il ritorno economico dell’operazione. Si legge in sentenza: “Si evidenzia che l'impegno finanziario per le spese di sponsorizzazione costituisce un rischio per l'imprenditore il quale tende a ottenere un incremento dei ricavi e l'acquisizione di una clientela ulteriore ma non può avere la certezza che i risultati siano quelli sperati”.

 

(Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, Sentenza n. 170/2013 depositata il 12 agosto)