Conclusioni Avvocato Generale: rifiuto di valutazione di atti amministrativi di altro Paese per costruzione di centrali nucleari
presentate il 22 aprile 2009 1(1)
Causa C‑115/08
Land Oberösterreich
contro
ČEZ
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landesgericht Linz (Austria)]
I – Fatti
1. Si può dire che la presente controversia riguardi il problema delle reciproche esternalità. Da una parte, l’Austria e, in particolare, il Land Oberösterreich ritengono di essere vittime di un’esternalità loro imposta dalla ČEZ e dalle autorità ceche che hanno deciso l’insediamento di una centrale nucleare in prossimità del confine austriaco senza tenere conto dei rischi per la popolazione che vive dell’altro lato della frontiera. Dall’altra, la ČEZ e la Repubblica ceca sostengono che è l’interpretazione della legge austriaca fornita dalla Corte suprema austriaca ad imporre loro un’esternalità, obbligandole a chiudere la centrale nucleare ceca unicamente per tutelare gli interessi dei cittadini austriaci e senza tenere conto della situazione esistente nella Repubblica ceca. Il diritto comunitario (sotto forma di norme CE e CECA) entra in tale controversia in quanto, di fatto, viene invocato da ciascuna delle parti per giustificare la rispettiva decisione nei confronti dell’altra. Idealmente, invece, la soluzione da fornire dovrebbe condurre entrambe le parti a internalizzare nella propria decisione gli interessi dell’altra, giacché proprio tale omissione è all’origine della presente controversia. Purtroppo, in assenza di norme CE e CECA che istituiscano una disciplina completa della materia, la Corte potrebbe trovare difficoltà a fornire una soluzione del tutto soddisfacente per il caso in esame. Ciò premesso, l’interpretazione delle norme applicabili da me proposta mira a sensibilizzare le autorità nazionali, per quanto possibile, sull’impatto delle loro decisioni sugli interessi di altri Stati membri e dei loro cittadini, poiché non vi è dubbio che tale obiettivo riveste un’importanza fondamentale nel progetto di integrazione europea ed è elemento integrante delle sue norme.
2. Nel caso di specie, per la seconda volta, la Corte è stata adita ai sensi dell’art. 234 CE con questioni sorte nel contesto di una controversia tra la provincia di Oberösterreich (in prosieguo: l’«attrice») e la centrale nucleare ČEZ di Temelín, nella Repubblica ceca (in prosieguo: la «convenuta»). L’attrice è proprietaria di un fondo sul quale ha costituito una scuola agraria, situato all’interno del territorio austriaco a 60 km dall’impianto della convenuta. La centrale di Temelín è stata autorizzata dal governo ceco nel 1985 ed è pienamente operativa dal 2003, dopo un periodo di collaudo iniziato nel 2000.
3. La centrale di Temelín è stata oggetto di negoziati tra l’Austria e la Repubblica ceca culminati in una dichiarazione, allegata al Trattato di adesione della Repubblica ceca all’Unione, in cui entrambi gli Stati dichiaravano che avrebbero adempiuto gli obblighi bilaterali, comprese le misure di sicurezza, il monitoraggio dei diritti alla libera circolazione e lo sviluppo di partnership nel settore dell’energia, enunciati in un documento noto come «The Conclusions of the Melk Process and Follow‑Up», redatto nel novembre 2001.
4. Tuttavia, nel 2001 l’attrice e altri proprietari fondiari privati hanno adito il Landesgericht Linz (in prosieguo: il «giudice del rinvio») in forza dell’art. 364, n. 2, dell’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (codice civile austriaco; in prosieguo: l’«ABGB»), nel tentativo di obbligare le convenute a cessare la turbativa al possesso dei loro fondi causata dalle asserite immissioni radioattive con provenienza dalla centrale di Temelín.
5. Il giudice del rinvio afferma che, secondo l’art. 364, n. 2, dell’ABGB, il proprietario di un fondo ha il diritto di ottenere dai proprietari di fondi vicini, compresi i fondi situati in un altro Stato, la cessazione delle immissioni che superino la misura abituale secondo le condizioni del luogo e compromettano il godimento del fondo secondo consuetudine. Inoltre, in caso di pericolo concreto ed immediato di immissioni è possibile esercitare un’azione inibitoria preventiva qualora un’attesa possa comportare danni irreparabili. Qualora però le immissioni siano provocate da un «impianto autorizzato da una pubblica autorità», l’azione inibitoria è sostituita da un’azione per risarcimento danni.
6. Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca; in prosieguo: l’«OGH») ha dichiarato che l’espressione «impianto autorizzato da una pubblica autorità», ai sensi dell’art. 364a dell’ABGB non si estende agli impianti autorizzati da autorità pubbliche estere, in quanto alla base di tale articolo vi sarebbe «esclusivamente la ponderazione di diversi interessi nazionali» e non sarebbe chiaro il motivo per cui il legislatore austriaco dovrebbe imporre ai proprietari nazionali di fondi limitazioni della proprietà «solo nell’interesse di un’economia estera e di interessi pubblici stranieri».
7. Con una serie di questioni molto articolate, il Landesgericht Linz chiede il parere della Corte in merito alla compatibilità di tale interpretazione dell’art. 364a con il diritto comunitario, in particolare con gli artt. 43 CE, 28 CE, 12 CE e 10 CE. Propongo di iniziare con l’esame delle questioni relative all’art. 43 CE che, a mio avviso, può consentire alla Corte di analizzare le questioni più rilevanti sollevate nel caso di specie.
II – Art. 43 CE e normativa interna con effetti transfrontalieri
8. Fino ad ora la giurisprudenza relativa alla libertà di stabilimento si è concentrata sulle misure imposte da uno Stato membro che limitino la libertà dei singoli o delle imprese di stabilirsi in detto Stato per esercitarvi un’attività economica o riducano le possibilità per i singoli o per le imprese di lasciare tale Stato membro e stabilirsi in un altro. Lo stesso accade con le altre disposizioni in materia di libera circolazione. L’eliminazione delle restrizioni all’ingresso e all’uscita in e da uno Stato membro costituisce l’obiettivo delle norme sulla libera circolazione. Nella specie, la Corte è confrontata con una situazione del tutto diversa, in cui si asserisce che misure nazionali imposte da uno Stato (in questo caso l’Austria) incidono sul diritto di stabilimento in un altro Stato membro (in questo caso, la Repubblica ceca), il quale cerca di vendere i propri prodotti a clienti di Stati membri diversi da quello costituente la fonte delle misure in questione. La Corte deve quindi stabilire se, in linea di principio, i possibili effetti extraterritoriali della normativa nazionale austriaca possano costituire una restrizione alla libertà di stabilimento in un altro Stato membro, vale a dire nella Repubblica ceca.
9. Ritengo che tale questione debba essere risolta in senso affermativo. Per quanto la giurisprudenza relativa alla libertà di stabilimento riguardi per lo più l’incidenza delle misure di uno Stato membro sulla possibilità di stabilirsi in tale Stato dei cittadini di un altro Stato membro, gli sviluppi del diritto comunitario in materia di esecuzione delle sentenze nazionali di altri Stati membri, quale il regolamento n. 44/2001 (2), hanno fatto sì che le sentenze dei giudici nazionali relative a questioni di diritto nazionale ma aventi effetti transfrontalieri siano vieppiù idonee a produrre effetti sul diritto di stabilimento in un altro Stato membro, anche per i cittadini di detto Stato o di Stati membri terzi. Ad esempio, per quanto attiene alle norme in materia di immissioni, il diritto comunitario rende più probabile l’esecuzione di sentenze pronunciate dai giudici dello Stato A, in ordine a turbative subite nello Stato A ma con provenienza dallo Stato B, da parte dei giudici dello Stato B. Così, l’impatto transfrontaliero delle decisioni degli organi giurisdizionali dello Stato A riguardo a materie quali le immissioni, aumentando l’esposizione delle imprese ubicate nello Stato B a richieste di risarcimento o ad azioni inibitorie ai sensi della legge dello Stato A, potrebbe avere l’effetto di ostacolare o scoraggiare l’esercizio da parte dei cittadini dello Stato C del loro diritto di stabilimento nello Stato B. È molto probabile che tale impatto abbia ripercussioni negative sulle situazioni transfrontaliere qualora le imprese stabilite nello Stato A, ma non quelle stabilite nello Stato B, possano beneficiare di esenzioni che ne riducono l’esposizione a questo tipo di rischi.
10. Alla luce di quanto precede, non condivido la posizione della Commissione, del Land Oberösterreich e dei governi austriaco e polacco, che limita l’applicazione delle norme in materia di libera circolazione alle situazioni in cui una misura statale possa ostacolare la libera circolazione fra tale Stato e un altro Stato membro. Ritengo che le norme in materia di libera circolazione siano intese ad eliminare qualsiasi restrizione imposta da uno Stato membro all’attività economica in o con un altro Stato membro. È necessario un elemento transfrontaliero, ma tale elemento non deve necessariamente comportare un impedimento effettivo alla libera circolazione da o verso lo Stato che ha imposto la misura. È sufficiente che l’applicazione extraterritoriale della misura nazionale possa incidere sull’attività economica in un altro Stato membro o fra altri Stati membri. Ciò che rileva è che gli effetti transfrontalieri della misura di uno Stato membro possano impedire agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri di godere dei vantaggi del mercato interno. Se il testo delle disposizioni in materia di libera circolazione non sembra prevedere chiaramente una situazione come quella in esame, ciò è da ricercarsi nel fatto che tali circostanze non erano prevedibili nel momento in cui dette disposizioni sono state redatte. Invero, il fatto che una norma austriaca e la decisione giurisdizionale che la applica possano avere tale effetto restrittivo sull’attività economica di un altro Stato membro è dovuto all’evoluzione del diritto comunitario, che attualmente impone il riconoscimento in altri Stati membri di talune decisioni giurisdizionali (e delle norme nazionali cui esse danno applicazione). Sarebbe quindi inammissibile che uno Stato membro potesse avvalersi delle norme comunitarie per applicare in un altro Stato membro un provvedimento restrittivo per l’attività economica di quest’ultimo e, al contempo, invocasse l’immunità dalle norme comunitarie in relazione al controllo sul medesimo provvedimento.
11. La Commissione, sicuramente consapevole di questo problema di fondo, giunge alla conclusione piuttosto paradossale che, se il caso in esame non rientra nell’ambito di applicazione di alcuna delle norme in materia di libera circolazione, essa ricade in quello del diritto comunitario in ragione degli effetti della misura nazionale sullo scambio intracomunitario di beni e servizi. A sostegno di questa tesi la Commissione richiama varie sentenze della Corte. Tuttavia, tali sentenze si riferiscono solo a situazioni in cui i diritti di cui trattasi producano effetti sullo scambio intracomunitario di beni e servizi, senza che sia necessario collegarli a specifiche disposizioni in materia di libertà di circolazione (3). Pertanto, il punto è che le misure esaminate in quelle cause rientravano nell’ambito di applicazione del diritto comunitario in quanto potevano limitare tutte le varie disposizioni in materia di libera circolazione, e non che esse ricadevano in detto ambito pur non rientrando in quello delle disposizioni in materia di libera circolazione. Un’interpretazione come quella proposta dalla Commissione potrebbe solo essere fonte di ulteriore confusione e incertezza giuridica. Essa equivarrebbe a dire che, qualora gli effetti restrittivi su una singola disposizione in materia di libera circolazione non fossero sufficienti per determinare l’applicazione della stessa, essi potrebbero bastare per determinare l’applicazione del diritto comunitario in generale, il che comporterebbe una restrizione della portata dei diritti alla libera circolazione e una simultanea estensione di quella del diritto comunitario, senza che esistano chiare indicazioni in tal senso. Ciò che occorre per tenersi al passo con l’evoluzione del diritto comunitario è semmai un’interpretazione delle norme in materia di libera circolazione tale da includere tutte le misure nazionali che trattino situazioni transfrontaliere in maniera meno favorevole rispetto a situazioni puramente interne, con ripercussioni sulle attività economiche di un altro Stato membro.
12. Come ho rilevato nelle mie conclusioni relative alle sentenze Alfa Vita (4) e Marks & Spencer (5), nell’affermare i diritti alla libera circolazione, compresi quelli tutelati dagli artt. 28 CE e 43 CE, la Corte deve garantire che gli «Stati non adottino provvedimenti che, in realtà, finiscano per trattare le situazioni transnazionali in modo meno favorevole rispetto alle situazioni puramente interne» (6). Il rifiuto dei giudici austriaci di tenere conto delle autorizzazioni amministrative di altri Stati membri, per limitare il ricorso a taluni rimedi in materia di immissioni, qualora fossero invece riconosciute analoghe autorizzazioni concesse dalle autorità austriache, esporrebbe imprese quali la ČEZ, che hanno deciso di stabilirsi in Stati membri confinanti con l’Austria, a un rischio di essere obbligate a cessare le immissioni superiore a quello corso dalle imprese austriache operanti sul mercato austriaco. Pertanto, l’interpretazione data dalla Corte suprema austriaca all’art. 364a dell’ABGB, quale descritta dal giudice del rinvio, ha l’effetto di trattare le situazioni transfrontaliere in maniera meno favorevole rispetto alle situazioni puramente interne e costituisce quindi un ostacolo all’esercizio del diritto di stabilimento, che dev’essere adeguatamente giustificato. Inoltre, poiché è probabile che le centrali nucleari come quella oggetto del presente procedimento intendano vendere l’energia elettrica da esse prodotta a clienti di altri Stati membri, il maggior rischio sopportato da una centrale non austriaca di essere obbligata a cessare le immissioni comporta anche una potenziale restrizione dei diritti tutelati dall’art. 28 CE.
13. Si deve inoltre rilevare che il diritto CECA ha elaborato norme e criteri per la costruzione e la gestione delle centrali nucleari, che sono pienamente rispettati dalla centrale di Temelín. La Commissione ha anche tentato di analizzare la questione alla luce di tali norme per affermare l’applicabilità del diritto comunitario. Tuttavia, le norme CECA mirano solo a disciplinare le condizioni in cui gli impianti nucleari possono essere autorizzati ad operare e non le eventuali controversie di diritto privato tra i proprietari di tali impianti e i soggetti che possono essere danneggiati dall’attività in questione. Come ha rilevato la stessa Commissione in udienza, l’esistenza di norme CECA che definiscono le condizioni cui le centrali nucleari debbono conformarsi non implica, di per sé, che tutte le norme nazionali che possono influire sulle attività di una centrale nucleare siano necessariamente in contrasto con il diritto comunitario. Il fatto che un determinato impianto sia conforme alle norme stabilite dalle autorità pubbliche non implica che detto impianto sia immune dai ricorsi concernenti l’impatto delle sue attività sui diritti di altri soggetti. Si tratta di un principio che trova applicazione in molti altri settori giuridici. Ad esempio, un ristorante conforme alle norme urbanistiche e igieniche non è immune, per questa sola ragione, alle azioni di clienti che affermino di avere sofferto un’intossicazione alimentare dopo avervi cenato, o di vicini infastiditi dagli odori provenienti dalle cucine. Pertanto, come si vedrà più avanti, per quanto nella specie la conformità con le norme CECA della centrale di Temelín possa rilevare per altri motivi, essa non basta di per sé ad escludere l’applicazione dei diritti di altri soggetti.
14. Pertanto, nonostante il suo potenziale effetto restrittivo sui diritti di cui all’art. 43 CE, il mancato riconoscimento, da parte dei giudici austriaci, dell’idoneità delle autorizzazioni amministrative ceche a conferire l’immunità dalle azioni inibitorie non è necessariamente vietato dal diritto comunitario. Tuttavia, il giudice austriaco, nell’applicare le norme nazionali relative alle sentenze inibitorie in una controversia che presenta un elemento transfrontaliero, deve garantire che tale mancato riconoscimento non sia discriminatorio e sia giustificato da uno dei motivi di ordine pubblico elencati dall’art. 30 CE o da una ragione imperativa di interesse generale elaborata dalla giurisprudenza della Corte (7).
15. Secondo tali criteri, i giudici austriaci non possono semplicemente rifiutarsi di attribuire a qualsiasi autorizzazione amministrativa non austriaca effetti analoghi a quelli riconosciuti alle autorizzazioni amministrative austriache. Ciò vale in particolare quando la legge austriaca stabilisca che le autorizzazioni rilasciate dalle autorità austriache conferiscono l’immunità dalle azioni inibitorie. Tale approccio non attribuisce alcuna rilevanza all’autorizzazione amministrativa ceca, nonostante il fatto che detta autorizzazione sia stata rilasciata conformemente a norme altrettanto rigorose quanto quelle applicate in Austria. Tale politica indiscriminata lede il principio secondo cui i mezzi utilizzati da uno Stato membro per limitare diritti tutelati dall’art. 43 CE non devono essere discriminatori o andare oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo perseguito (8). Invero, ci si può chiedere se si possa realmente affermare che lo scopo di tale approccio è la tutela della sanità pubblica o la prevenzione delle turbative, dato che, come si è rilevato, esso non riconosce autorizzazioni che tutelano tali obiettivi in maniera analoga alle autorizzazioni austriache.
16. Nel ponderare il conseguimento degli obiettivi di ordine pubblico, quali la tutela della salute umana e il diritto di proprietà, con la restrizione di diritti tutelati dall’art. 43 CE e da altre norme in materia di libera circolazione, derivante dal rifiuto di riconoscere un’autorizzazione ceca, il giudice austriaco deve tenere conto del fatto che il diritto comunitario autorizza specificamente lo sviluppo delle centrali nucleari e dell’industria nucleare in generale (9). Esso deve inoltre dare peso alla circostanza che l’autorizzazione concessa alla centrale di Temelín dalle autorità ceche era conforme agli standard definiti dalle norme comunitarie applicabili.
17. Inoltre, sebbene i giudici austriaci possano verificare, allo scopo di decidere se riconoscere o meno un’autorizzazione amministrativa straniera, se siano stati tenuti in debita considerazione gli interessi dei cittadini austriaci, essi devono tenere conto del fatto che tali interessi potrebbero anche essere stati presi in considerazione nell’ambito delle procedure volte a far rispettare le norme elaborate dall’Unione europea in materia di sicurezza nucleare. In particolare, il Landesgericht Linz deve tenere conto del fatto che le verifiche effettuate dalla Commissione in relazione alla centrale di Temelín includevano l’esame dell’impatto della centrale sulle popolazioni di Stati membri diversi dalla Repubblica ceca (10).
18. Infine, nel valutare la ponderazione degli interessi in relazione alla possibilità di far cessare la turbativa causata ai proprietari fondiari austriaci dalla centrale di Temelín, i giudici austriaci devono tenere conto dei vantaggi derivanti per la Repubblica ceca dall’esistenza di tale impianto e non possono fondare la loro decisione esclusivamente sugli interessi nazionali. Come ho rilevato nelle conclusioni presentate nell’ultima occasione in cui la controversia è stata sottoposta alla Corte:
«[I] giudici nazionali competenti a conoscere di situazioni transnazionali in forza delle norme della Convenzione [di Bruxelles] sono soggetti ad obblighi specifici derivanti dalla natura transnazionale della controversia (…).
Tali obblighi derivano anzitutto dall’esistenza di limiti al riconoscimento delle decisioni che non rispettano l’ordine pubblico degli ordinamenti giuridici interessati in cui tale riconoscimento può essere chiesto. Se una sentenza riguarda una situazione transnazionale, quale una turbativa transfrontaliera, la decisione non sarà priva di effetti in altri Stati membri ed è in tale contesto che può porsi la questione del riconoscimento della sentenza all’estero. I giudici dello Stato contraente competenti a conoscere della controversia devono quindi rispettare gli obblighi derivanti dal fatto che la sentenza potrebbe non risultare conforme a disposizioni straniere in materia di ordine pubblico» (11).
19. Infatti, qualora un giudice nazionale non agisse in tal senso, ciò potrebbe compromettere l’esecuzione delle sue sentenze in forza del regolamento n. 44/2001. Il giudice nazionale non ha chiesto alla Corte chiarimenti in ordine all’applicazione di detto regolamento al caso di specie. Tuttavia, la controversia riguarda non solo il problema della limitazione dei diritti alla libera circolazione, ma anche il riconoscimento delle sentenze ai sensi del regolamento n. 44/2001. A tale riguardo, si deve osservare che l’interpretazione data dall’OGH all’art. 364a dell’ABGB, quale descritta nelle questioni poste dal Landesgericht Linz, comporta l’adozione di un approccio completamente isolato e di orientamento squisitamente nazionale ad un problema che ha effetti transfrontalieri. Tale mancata presa in considerazione degli interessi e delle decisioni di ordine pubblico di altri Stati membri che potrebbero essere interessati dalla decisione del giudice austriaco non solo è incompatibile con gli obblighi che incombono all’Austria in forza dell’art. 43 CE, ma, come ho rilevato nelle mie precedenti conclusioni, rischia anche di provocare il rifiuto dei giudici cechi di riconoscere una sentenza austriaca in questa materia sulla base dell’art. 34, n. 1, del regolamento n. 44/2001, secondo cui «[l]e decisioni non sono riconosciute (…) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto».
III – Contrapposizioni in ordine all’interpretazione dell’art. 364a dell’ABGB
20. Il governo austriaco contesta la sintesi del Landesgericht Linz relativa all’interpretazione data dalla Corte suprema austriaca all’art. 364a dell’ABGB. Esso afferma che l’esatta interpretazione della giurisprudenza della Corte suprema comporta una maggiore considerazione delle autorizzazioni amministrative rilasciate dalle autorità di Stati membri diversi dall’Austria. Benché la Corte possa esaminare le condizioni nelle quali è stato effettuato il rinvio pregiudiziale, per accertare la propria competenza e verificare che detto rinvio le consenta di fornire una risposta (12), essa non è competente a pronunciarsi su questioni concernenti la legge nazionale. La Corte può solo valutare la compatibilità di tale legge con il diritto comunitario e non la validità di interpretazioni alternative del diritto interno. La Corte ha sottolineato a più riprese lo spirito di collaborazione cui dev’essere informato il funzionamento del rinvio pregiudiziale (13) e l’autonomia dei giudici nazionali nelle materie di diritto nazionale (14). Il compito della Corte consiste quindi nel risolvere le questioni che le sono state sottoposte dal giudice del rinvio, e non nel sostituire la propria interpretazione delle norme di diritto nazionale a quella cui è pervenuto il giudice nazionale in questione. Qualora il Landesgericht Linz abbia interpretato erroneamente la pertinente giurisprudenza dei giudici austriaci, spetterà ai meccanismi di impugnazione dell’ordinamento giuridico austriaco, e non alla Corte, porre rimedio a tale errore di interpretazione.
IV – Questioni relative agli artt. 10 CE, 12 CE e 28 CE
21. Alla luce delle suesposte considerazioni non occorre quindi esaminare dettagliatamente le questioni relative agli artt. 10 CE, 12 CE e 28 CE. La presente causa implica che si debba tenere conto dell’impatto delle leggi nazionali austriache sulle attività economiche di una centrale nucleare ubicata in un altro Stato membro. La circostanza che tali leggi abbiano l’effetto di scoraggiare l’esercizio da parte di tale centrale dei diritti che le sono conferiti dall’art. 43 CE e la possibile giustificazione di tali restrizioni da parte delle autorità austriache sollevano questioni sostanzialmente analoghe a quelle che si pongono in relazione all’art. 28 CE. Pertanto, non occorre un ulteriore approfondimento per rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio.
22. Gli artt. 10 CE e 12 CE non sono disposizioni isolate e sono applicabili solo entro l’ambito di applicazione di un altro articolo del Trattato. La constatazione che l’interpretazione data dall’OGH all’art. 364a dell’ABGB, quale descritta dal giudice del rinvio, integrerebbe una violazione dell’art. 43 CE rende superflue ulteriori considerazioni in ordine alle questioni sorte in relazione agli artt. 10 CE e 12 CE. Il risultato del mio ragionamento potrebbe essere abbastanza simile a quello cui si perverrebbe seguendo il suggerimento della Commissione e rilevando che la normativa austriaca applicabile rientrava nell’ambito di applicazione del Trattato CE, ma esulava da quello degli artt. 28 CE e 43 CE. Tuttavia, per le ragioni sopra esposte, ritengo che la tesi della Commissione non possa essere accolta.
23. Tutti gli oneri che il mio approccio pone a carico dei giudici austriaci rispecchiano il fatto che, nel contesto della sempre maggiore interazione e interdipendenza tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri che comporta il processo di integrazione, le autorità nazionali saranno chiamate con sempre maggior frequenza a prendere decisioni con effetti che travalicheranno i confini dei rispettivi Stati. Come ho già rilevato, ciascuna delle parti della presente controversia ha cercato di far valere il fatto che le autorità di uno Stato membro non hanno tenuto conto degli interessi dei cittadini del proprio Stato per giustificare determinati atti compiuti da quest’ultimo. Questa stessa circostanza evidenzia il fatto che il processo di integrazione giuridica e politica implica che le decisioni nazionali abbiano portata ed effetti più ampi di quanto avveniva precedentemente. Ciò significa altresì che il diritto comunitario estende la portata dei poteri nazionali e offre più strumenti per tutelare gli interessi dei loro amministrati. Corollario di questa maggiore vicinanza e di questo maggior potere è una maggiore responsabilità. Tale responsabilità implica che le autorità nazionali debbano tenere conto di tutti coloro che saranno interessati dalle loro decisioni. Le istituzioni comunitarie devono garantire che il diritto comunitario non si trasformi in uno strumento grazie al quale le istituzioni di uno Stato membro tentino di imporre la propria volontà ad altri Stati membri o ignorino i diritti e gli interessi di coloro che, in altri Stati membri, possano essere interessati dalle loro decisioni. Ciò sarebbe contrario alla finalità stessa del processo di integrazione europea. Idealmente, tutte le parti della presente controversia dovrebbero tenerlo a mente.
V – Conclusione
24. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che la Corte possa limitarsi a rispondere come segue alle questioni sottopostele dal Landesgericht Linz:
Una norma nazionale che impedisca a un giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi in ordine a potenziali immissioni provenienti da un’impresa ubicata in un altro Stato, di tenere conto di un’autorizzazione amministrativa concessa a detta impresa dalle autorità dello Stato in cui essa è stabilita, quando lo stesso giudice terrebbe conto di un’autorizzazione equivalente concessa dalle autorità nazionali, costituisce una restrizione illegittima ai diritti garantiti dall’art. 43 CE.
Le autorizzazioni amministrative di altri Stati membri possono non essere riconosciute quando tale diniego non abbia carattere discriminatorio e sia adeguatamente giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica e sempreché si tenga in debito conto il rispetto delle norme comunitarie applicabili e degli interessi di tutte le parti coinvolte.
Vista la conclusione relativa all’art. 43 CE, non occorre valutare la compatibilità della normativa nazionale applicabile con gli art. 10 CE, 12 CE e 28 CE.
2 – Regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).
3 – Sentenze 20 ottobre 1993, cause riunite C‑92/92 e C‑326/92, Phil Collins e a. (Racc. pag. I‑5145, punto 27); 6 giugno 2002, causa C‑360/00, Ricordi (Racc. pag. I‑5089, punto 24); 30 giugno 2005, causa C‑28/04, Tod’s e Tod’s France (Racc. pag. I‑5781, punto 18); 26 settembre 1996, causa C‑43/95, Data Delecta e Forsberg (Racc. pag. I‑4661, punto 15); 20 marzo 1997, causa C‑323/95, Hayes (Racc. pag. I‑1711, punto 17), e 2 ottobre 1997, causa C‑122/96, Saldanha e MTS (Racc. pag. I‑5325, punto 20).
4 – Sentenza 14 settembre 2006, cause riunite C‑158/04 e C‑159/04, Alfa Vita Vassilopoulos e Carrefour Marinopoulos (Racc. pag. I‑8135).
5 – Causa C‑446/03, Marks & Spencer, decisa con sentenza 13 dicembre 2005 (Racc. pag. I‑10837, paragrafi 37‑40).
6 – Conclusioni relative alle cause Alfa Vita (paragrafo 41) e Marks & Spencer (paragrafi 37‑40).
7 – V., ad esempio, sentenze 30 novembre 1995, causa C‑55/94, Gebhard (Racc. pag. I‑4165, punto 37), e 4 luglio 2000, causa C‑424/97, Haim (Racc. pag. I‑5123, punto 57).
8 – Ibid.
9 – V. artt. 1 EA e 2 EA.
10 – V. parere della Commissione 24 novembre 2005, concernente il piano di smaltimento di rifiuti radioattivi derivanti dalle modifiche effettuate nel sito dell’installazione nucleare di Temelín, Repubblica ceca, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom (2005/C 293/08) (GU C 293, pag. 40).
11 – Conclusioni relative alla causa C‑343/04, ČEZ (Racc. pag. I‑4557, paragrafi 93‑94).
12 – Sentenza 1° dicembre 1965, causa 16/65, Schwarze (Racc. pag. 910).
13 – Sentenza 16 dicembre 2002, causa C‑343/90, Lourenço Dias (Racc. pag. I‑4673, punto 17).
14 – Sentenza 15 luglio 1968, causa 6/64, Costa (Racc. pag. 1129, in particolare pag. 1171).
presentate il 22 aprile 2009 1(1)
Causa C‑115/08
Land Oberösterreich
contro
ČEZ
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landesgericht Linz (Austria)]
I – Fatti
1. Si può dire che la presente controversia riguardi il problema delle reciproche esternalità. Da una parte, l’Austria e, in particolare, il Land Oberösterreich ritengono di essere vittime di un’esternalità loro imposta dalla ČEZ e dalle autorità ceche che hanno deciso l’insediamento di una centrale nucleare in prossimità del confine austriaco senza tenere conto dei rischi per la popolazione che vive dell’altro lato della frontiera. Dall’altra, la ČEZ e la Repubblica ceca sostengono che è l’interpretazione della legge austriaca fornita dalla Corte suprema austriaca ad imporre loro un’esternalità, obbligandole a chiudere la centrale nucleare ceca unicamente per tutelare gli interessi dei cittadini austriaci e senza tenere conto della situazione esistente nella Repubblica ceca. Il diritto comunitario (sotto forma di norme CE e CECA) entra in tale controversia in quanto, di fatto, viene invocato da ciascuna delle parti per giustificare la rispettiva decisione nei confronti dell’altra. Idealmente, invece, la soluzione da fornire dovrebbe condurre entrambe le parti a internalizzare nella propria decisione gli interessi dell’altra, giacché proprio tale omissione è all’origine della presente controversia. Purtroppo, in assenza di norme CE e CECA che istituiscano una disciplina completa della materia, la Corte potrebbe trovare difficoltà a fornire una soluzione del tutto soddisfacente per il caso in esame. Ciò premesso, l’interpretazione delle norme applicabili da me proposta mira a sensibilizzare le autorità nazionali, per quanto possibile, sull’impatto delle loro decisioni sugli interessi di altri Stati membri e dei loro cittadini, poiché non vi è dubbio che tale obiettivo riveste un’importanza fondamentale nel progetto di integrazione europea ed è elemento integrante delle sue norme.
2. Nel caso di specie, per la seconda volta, la Corte è stata adita ai sensi dell’art. 234 CE con questioni sorte nel contesto di una controversia tra la provincia di Oberösterreich (in prosieguo: l’«attrice») e la centrale nucleare ČEZ di Temelín, nella Repubblica ceca (in prosieguo: la «convenuta»). L’attrice è proprietaria di un fondo sul quale ha costituito una scuola agraria, situato all’interno del territorio austriaco a 60 km dall’impianto della convenuta. La centrale di Temelín è stata autorizzata dal governo ceco nel 1985 ed è pienamente operativa dal 2003, dopo un periodo di collaudo iniziato nel 2000.
3. La centrale di Temelín è stata oggetto di negoziati tra l’Austria e la Repubblica ceca culminati in una dichiarazione, allegata al Trattato di adesione della Repubblica ceca all’Unione, in cui entrambi gli Stati dichiaravano che avrebbero adempiuto gli obblighi bilaterali, comprese le misure di sicurezza, il monitoraggio dei diritti alla libera circolazione e lo sviluppo di partnership nel settore dell’energia, enunciati in un documento noto come «The Conclusions of the Melk Process and Follow‑Up», redatto nel novembre 2001.
4. Tuttavia, nel 2001 l’attrice e altri proprietari fondiari privati hanno adito il Landesgericht Linz (in prosieguo: il «giudice del rinvio») in forza dell’art. 364, n. 2, dell’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (codice civile austriaco; in prosieguo: l’«ABGB»), nel tentativo di obbligare le convenute a cessare la turbativa al possesso dei loro fondi causata dalle asserite immissioni radioattive con provenienza dalla centrale di Temelín.
5. Il giudice del rinvio afferma che, secondo l’art. 364, n. 2, dell’ABGB, il proprietario di un fondo ha il diritto di ottenere dai proprietari di fondi vicini, compresi i fondi situati in un altro Stato, la cessazione delle immissioni che superino la misura abituale secondo le condizioni del luogo e compromettano il godimento del fondo secondo consuetudine. Inoltre, in caso di pericolo concreto ed immediato di immissioni è possibile esercitare un’azione inibitoria preventiva qualora un’attesa possa comportare danni irreparabili. Qualora però le immissioni siano provocate da un «impianto autorizzato da una pubblica autorità», l’azione inibitoria è sostituita da un’azione per risarcimento danni.
6. Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca; in prosieguo: l’«OGH») ha dichiarato che l’espressione «impianto autorizzato da una pubblica autorità», ai sensi dell’art. 364a dell’ABGB non si estende agli impianti autorizzati da autorità pubbliche estere, in quanto alla base di tale articolo vi sarebbe «esclusivamente la ponderazione di diversi interessi nazionali» e non sarebbe chiaro il motivo per cui il legislatore austriaco dovrebbe imporre ai proprietari nazionali di fondi limitazioni della proprietà «solo nell’interesse di un’economia estera e di interessi pubblici stranieri».
7. Con una serie di questioni molto articolate, il Landesgericht Linz chiede il parere della Corte in merito alla compatibilità di tale interpretazione dell’art. 364a con il diritto comunitario, in particolare con gli artt. 43 CE, 28 CE, 12 CE e 10 CE. Propongo di iniziare con l’esame delle questioni relative all’art. 43 CE che, a mio avviso, può consentire alla Corte di analizzare le questioni più rilevanti sollevate nel caso di specie.
II – Art. 43 CE e normativa interna con effetti transfrontalieri
8. Fino ad ora la giurisprudenza relativa alla libertà di stabilimento si è concentrata sulle misure imposte da uno Stato membro che limitino la libertà dei singoli o delle imprese di stabilirsi in detto Stato per esercitarvi un’attività economica o riducano le possibilità per i singoli o per le imprese di lasciare tale Stato membro e stabilirsi in un altro. Lo stesso accade con le altre disposizioni in materia di libera circolazione. L’eliminazione delle restrizioni all’ingresso e all’uscita in e da uno Stato membro costituisce l’obiettivo delle norme sulla libera circolazione. Nella specie, la Corte è confrontata con una situazione del tutto diversa, in cui si asserisce che misure nazionali imposte da uno Stato (in questo caso l’Austria) incidono sul diritto di stabilimento in un altro Stato membro (in questo caso, la Repubblica ceca), il quale cerca di vendere i propri prodotti a clienti di Stati membri diversi da quello costituente la fonte delle misure in questione. La Corte deve quindi stabilire se, in linea di principio, i possibili effetti extraterritoriali della normativa nazionale austriaca possano costituire una restrizione alla libertà di stabilimento in un altro Stato membro, vale a dire nella Repubblica ceca.
9. Ritengo che tale questione debba essere risolta in senso affermativo. Per quanto la giurisprudenza relativa alla libertà di stabilimento riguardi per lo più l’incidenza delle misure di uno Stato membro sulla possibilità di stabilirsi in tale Stato dei cittadini di un altro Stato membro, gli sviluppi del diritto comunitario in materia di esecuzione delle sentenze nazionali di altri Stati membri, quale il regolamento n. 44/2001 (2), hanno fatto sì che le sentenze dei giudici nazionali relative a questioni di diritto nazionale ma aventi effetti transfrontalieri siano vieppiù idonee a produrre effetti sul diritto di stabilimento in un altro Stato membro, anche per i cittadini di detto Stato o di Stati membri terzi. Ad esempio, per quanto attiene alle norme in materia di immissioni, il diritto comunitario rende più probabile l’esecuzione di sentenze pronunciate dai giudici dello Stato A, in ordine a turbative subite nello Stato A ma con provenienza dallo Stato B, da parte dei giudici dello Stato B. Così, l’impatto transfrontaliero delle decisioni degli organi giurisdizionali dello Stato A riguardo a materie quali le immissioni, aumentando l’esposizione delle imprese ubicate nello Stato B a richieste di risarcimento o ad azioni inibitorie ai sensi della legge dello Stato A, potrebbe avere l’effetto di ostacolare o scoraggiare l’esercizio da parte dei cittadini dello Stato C del loro diritto di stabilimento nello Stato B. È molto probabile che tale impatto abbia ripercussioni negative sulle situazioni transfrontaliere qualora le imprese stabilite nello Stato A, ma non quelle stabilite nello Stato B, possano beneficiare di esenzioni che ne riducono l’esposizione a questo tipo di rischi.
10. Alla luce di quanto precede, non condivido la posizione della Commissione, del Land Oberösterreich e dei governi austriaco e polacco, che limita l’applicazione delle norme in materia di libera circolazione alle situazioni in cui una misura statale possa ostacolare la libera circolazione fra tale Stato e un altro Stato membro. Ritengo che le norme in materia di libera circolazione siano intese ad eliminare qualsiasi restrizione imposta da uno Stato membro all’attività economica in o con un altro Stato membro. È necessario un elemento transfrontaliero, ma tale elemento non deve necessariamente comportare un impedimento effettivo alla libera circolazione da o verso lo Stato che ha imposto la misura. È sufficiente che l’applicazione extraterritoriale della misura nazionale possa incidere sull’attività economica in un altro Stato membro o fra altri Stati membri. Ciò che rileva è che gli effetti transfrontalieri della misura di uno Stato membro possano impedire agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri di godere dei vantaggi del mercato interno. Se il testo delle disposizioni in materia di libera circolazione non sembra prevedere chiaramente una situazione come quella in esame, ciò è da ricercarsi nel fatto che tali circostanze non erano prevedibili nel momento in cui dette disposizioni sono state redatte. Invero, il fatto che una norma austriaca e la decisione giurisdizionale che la applica possano avere tale effetto restrittivo sull’attività economica di un altro Stato membro è dovuto all’evoluzione del diritto comunitario, che attualmente impone il riconoscimento in altri Stati membri di talune decisioni giurisdizionali (e delle norme nazionali cui esse danno applicazione). Sarebbe quindi inammissibile che uno Stato membro potesse avvalersi delle norme comunitarie per applicare in un altro Stato membro un provvedimento restrittivo per l’attività economica di quest’ultimo e, al contempo, invocasse l’immunità dalle norme comunitarie in relazione al controllo sul medesimo provvedimento.
11. La Commissione, sicuramente consapevole di questo problema di fondo, giunge alla conclusione piuttosto paradossale che, se il caso in esame non rientra nell’ambito di applicazione di alcuna delle norme in materia di libera circolazione, essa ricade in quello del diritto comunitario in ragione degli effetti della misura nazionale sullo scambio intracomunitario di beni e servizi. A sostegno di questa tesi la Commissione richiama varie sentenze della Corte. Tuttavia, tali sentenze si riferiscono solo a situazioni in cui i diritti di cui trattasi producano effetti sullo scambio intracomunitario di beni e servizi, senza che sia necessario collegarli a specifiche disposizioni in materia di libertà di circolazione (3). Pertanto, il punto è che le misure esaminate in quelle cause rientravano nell’ambito di applicazione del diritto comunitario in quanto potevano limitare tutte le varie disposizioni in materia di libera circolazione, e non che esse ricadevano in detto ambito pur non rientrando in quello delle disposizioni in materia di libera circolazione. Un’interpretazione come quella proposta dalla Commissione potrebbe solo essere fonte di ulteriore confusione e incertezza giuridica. Essa equivarrebbe a dire che, qualora gli effetti restrittivi su una singola disposizione in materia di libera circolazione non fossero sufficienti per determinare l’applicazione della stessa, essi potrebbero bastare per determinare l’applicazione del diritto comunitario in generale, il che comporterebbe una restrizione della portata dei diritti alla libera circolazione e una simultanea estensione di quella del diritto comunitario, senza che esistano chiare indicazioni in tal senso. Ciò che occorre per tenersi al passo con l’evoluzione del diritto comunitario è semmai un’interpretazione delle norme in materia di libera circolazione tale da includere tutte le misure nazionali che trattino situazioni transfrontaliere in maniera meno favorevole rispetto a situazioni puramente interne, con ripercussioni sulle attività economiche di un altro Stato membro.
12. Come ho rilevato nelle mie conclusioni relative alle sentenze Alfa Vita (4) e Marks & Spencer (5), nell’affermare i diritti alla libera circolazione, compresi quelli tutelati dagli artt. 28 CE e 43 CE, la Corte deve garantire che gli «Stati non adottino provvedimenti che, in realtà, finiscano per trattare le situazioni transnazionali in modo meno favorevole rispetto alle situazioni puramente interne» (6). Il rifiuto dei giudici austriaci di tenere conto delle autorizzazioni amministrative di altri Stati membri, per limitare il ricorso a taluni rimedi in materia di immissioni, qualora fossero invece riconosciute analoghe autorizzazioni concesse dalle autorità austriache, esporrebbe imprese quali la ČEZ, che hanno deciso di stabilirsi in Stati membri confinanti con l’Austria, a un rischio di essere obbligate a cessare le immissioni superiore a quello corso dalle imprese austriache operanti sul mercato austriaco. Pertanto, l’interpretazione data dalla Corte suprema austriaca all’art. 364a dell’ABGB, quale descritta dal giudice del rinvio, ha l’effetto di trattare le situazioni transfrontaliere in maniera meno favorevole rispetto alle situazioni puramente interne e costituisce quindi un ostacolo all’esercizio del diritto di stabilimento, che dev’essere adeguatamente giustificato. Inoltre, poiché è probabile che le centrali nucleari come quella oggetto del presente procedimento intendano vendere l’energia elettrica da esse prodotta a clienti di altri Stati membri, il maggior rischio sopportato da una centrale non austriaca di essere obbligata a cessare le immissioni comporta anche una potenziale restrizione dei diritti tutelati dall’art. 28 CE.
13. Si deve inoltre rilevare che il diritto CECA ha elaborato norme e criteri per la costruzione e la gestione delle centrali nucleari, che sono pienamente rispettati dalla centrale di Temelín. La Commissione ha anche tentato di analizzare la questione alla luce di tali norme per affermare l’applicabilità del diritto comunitario. Tuttavia, le norme CECA mirano solo a disciplinare le condizioni in cui gli impianti nucleari possono essere autorizzati ad operare e non le eventuali controversie di diritto privato tra i proprietari di tali impianti e i soggetti che possono essere danneggiati dall’attività in questione. Come ha rilevato la stessa Commissione in udienza, l’esistenza di norme CECA che definiscono le condizioni cui le centrali nucleari debbono conformarsi non implica, di per sé, che tutte le norme nazionali che possono influire sulle attività di una centrale nucleare siano necessariamente in contrasto con il diritto comunitario. Il fatto che un determinato impianto sia conforme alle norme stabilite dalle autorità pubbliche non implica che detto impianto sia immune dai ricorsi concernenti l’impatto delle sue attività sui diritti di altri soggetti. Si tratta di un principio che trova applicazione in molti altri settori giuridici. Ad esempio, un ristorante conforme alle norme urbanistiche e igieniche non è immune, per questa sola ragione, alle azioni di clienti che affermino di avere sofferto un’intossicazione alimentare dopo avervi cenato, o di vicini infastiditi dagli odori provenienti dalle cucine. Pertanto, come si vedrà più avanti, per quanto nella specie la conformità con le norme CECA della centrale di Temelín possa rilevare per altri motivi, essa non basta di per sé ad escludere l’applicazione dei diritti di altri soggetti.
14. Pertanto, nonostante il suo potenziale effetto restrittivo sui diritti di cui all’art. 43 CE, il mancato riconoscimento, da parte dei giudici austriaci, dell’idoneità delle autorizzazioni amministrative ceche a conferire l’immunità dalle azioni inibitorie non è necessariamente vietato dal diritto comunitario. Tuttavia, il giudice austriaco, nell’applicare le norme nazionali relative alle sentenze inibitorie in una controversia che presenta un elemento transfrontaliero, deve garantire che tale mancato riconoscimento non sia discriminatorio e sia giustificato da uno dei motivi di ordine pubblico elencati dall’art. 30 CE o da una ragione imperativa di interesse generale elaborata dalla giurisprudenza della Corte (7).
15. Secondo tali criteri, i giudici austriaci non possono semplicemente rifiutarsi di attribuire a qualsiasi autorizzazione amministrativa non austriaca effetti analoghi a quelli riconosciuti alle autorizzazioni amministrative austriache. Ciò vale in particolare quando la legge austriaca stabilisca che le autorizzazioni rilasciate dalle autorità austriache conferiscono l’immunità dalle azioni inibitorie. Tale approccio non attribuisce alcuna rilevanza all’autorizzazione amministrativa ceca, nonostante il fatto che detta autorizzazione sia stata rilasciata conformemente a norme altrettanto rigorose quanto quelle applicate in Austria. Tale politica indiscriminata lede il principio secondo cui i mezzi utilizzati da uno Stato membro per limitare diritti tutelati dall’art. 43 CE non devono essere discriminatori o andare oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo perseguito (8). Invero, ci si può chiedere se si possa realmente affermare che lo scopo di tale approccio è la tutela della sanità pubblica o la prevenzione delle turbative, dato che, come si è rilevato, esso non riconosce autorizzazioni che tutelano tali obiettivi in maniera analoga alle autorizzazioni austriache.
16. Nel ponderare il conseguimento degli obiettivi di ordine pubblico, quali la tutela della salute umana e il diritto di proprietà, con la restrizione di diritti tutelati dall’art. 43 CE e da altre norme in materia di libera circolazione, derivante dal rifiuto di riconoscere un’autorizzazione ceca, il giudice austriaco deve tenere conto del fatto che il diritto comunitario autorizza specificamente lo sviluppo delle centrali nucleari e dell’industria nucleare in generale (9). Esso deve inoltre dare peso alla circostanza che l’autorizzazione concessa alla centrale di Temelín dalle autorità ceche era conforme agli standard definiti dalle norme comunitarie applicabili.
17. Inoltre, sebbene i giudici austriaci possano verificare, allo scopo di decidere se riconoscere o meno un’autorizzazione amministrativa straniera, se siano stati tenuti in debita considerazione gli interessi dei cittadini austriaci, essi devono tenere conto del fatto che tali interessi potrebbero anche essere stati presi in considerazione nell’ambito delle procedure volte a far rispettare le norme elaborate dall’Unione europea in materia di sicurezza nucleare. In particolare, il Landesgericht Linz deve tenere conto del fatto che le verifiche effettuate dalla Commissione in relazione alla centrale di Temelín includevano l’esame dell’impatto della centrale sulle popolazioni di Stati membri diversi dalla Repubblica ceca (10).
18. Infine, nel valutare la ponderazione degli interessi in relazione alla possibilità di far cessare la turbativa causata ai proprietari fondiari austriaci dalla centrale di Temelín, i giudici austriaci devono tenere conto dei vantaggi derivanti per la Repubblica ceca dall’esistenza di tale impianto e non possono fondare la loro decisione esclusivamente sugli interessi nazionali. Come ho rilevato nelle conclusioni presentate nell’ultima occasione in cui la controversia è stata sottoposta alla Corte:
«[I] giudici nazionali competenti a conoscere di situazioni transnazionali in forza delle norme della Convenzione [di Bruxelles] sono soggetti ad obblighi specifici derivanti dalla natura transnazionale della controversia (…).
Tali obblighi derivano anzitutto dall’esistenza di limiti al riconoscimento delle decisioni che non rispettano l’ordine pubblico degli ordinamenti giuridici interessati in cui tale riconoscimento può essere chiesto. Se una sentenza riguarda una situazione transnazionale, quale una turbativa transfrontaliera, la decisione non sarà priva di effetti in altri Stati membri ed è in tale contesto che può porsi la questione del riconoscimento della sentenza all’estero. I giudici dello Stato contraente competenti a conoscere della controversia devono quindi rispettare gli obblighi derivanti dal fatto che la sentenza potrebbe non risultare conforme a disposizioni straniere in materia di ordine pubblico» (11).
19. Infatti, qualora un giudice nazionale non agisse in tal senso, ciò potrebbe compromettere l’esecuzione delle sue sentenze in forza del regolamento n. 44/2001. Il giudice nazionale non ha chiesto alla Corte chiarimenti in ordine all’applicazione di detto regolamento al caso di specie. Tuttavia, la controversia riguarda non solo il problema della limitazione dei diritti alla libera circolazione, ma anche il riconoscimento delle sentenze ai sensi del regolamento n. 44/2001. A tale riguardo, si deve osservare che l’interpretazione data dall’OGH all’art. 364a dell’ABGB, quale descritta nelle questioni poste dal Landesgericht Linz, comporta l’adozione di un approccio completamente isolato e di orientamento squisitamente nazionale ad un problema che ha effetti transfrontalieri. Tale mancata presa in considerazione degli interessi e delle decisioni di ordine pubblico di altri Stati membri che potrebbero essere interessati dalla decisione del giudice austriaco non solo è incompatibile con gli obblighi che incombono all’Austria in forza dell’art. 43 CE, ma, come ho rilevato nelle mie precedenti conclusioni, rischia anche di provocare il rifiuto dei giudici cechi di riconoscere una sentenza austriaca in questa materia sulla base dell’art. 34, n. 1, del regolamento n. 44/2001, secondo cui «[l]e decisioni non sono riconosciute (…) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto».
III – Contrapposizioni in ordine all’interpretazione dell’art. 364a dell’ABGB
20. Il governo austriaco contesta la sintesi del Landesgericht Linz relativa all’interpretazione data dalla Corte suprema austriaca all’art. 364a dell’ABGB. Esso afferma che l’esatta interpretazione della giurisprudenza della Corte suprema comporta una maggiore considerazione delle autorizzazioni amministrative rilasciate dalle autorità di Stati membri diversi dall’Austria. Benché la Corte possa esaminare le condizioni nelle quali è stato effettuato il rinvio pregiudiziale, per accertare la propria competenza e verificare che detto rinvio le consenta di fornire una risposta (12), essa non è competente a pronunciarsi su questioni concernenti la legge nazionale. La Corte può solo valutare la compatibilità di tale legge con il diritto comunitario e non la validità di interpretazioni alternative del diritto interno. La Corte ha sottolineato a più riprese lo spirito di collaborazione cui dev’essere informato il funzionamento del rinvio pregiudiziale (13) e l’autonomia dei giudici nazionali nelle materie di diritto nazionale (14). Il compito della Corte consiste quindi nel risolvere le questioni che le sono state sottoposte dal giudice del rinvio, e non nel sostituire la propria interpretazione delle norme di diritto nazionale a quella cui è pervenuto il giudice nazionale in questione. Qualora il Landesgericht Linz abbia interpretato erroneamente la pertinente giurisprudenza dei giudici austriaci, spetterà ai meccanismi di impugnazione dell’ordinamento giuridico austriaco, e non alla Corte, porre rimedio a tale errore di interpretazione.
IV – Questioni relative agli artt. 10 CE, 12 CE e 28 CE
21. Alla luce delle suesposte considerazioni non occorre quindi esaminare dettagliatamente le questioni relative agli artt. 10 CE, 12 CE e 28 CE. La presente causa implica che si debba tenere conto dell’impatto delle leggi nazionali austriache sulle attività economiche di una centrale nucleare ubicata in un altro Stato membro. La circostanza che tali leggi abbiano l’effetto di scoraggiare l’esercizio da parte di tale centrale dei diritti che le sono conferiti dall’art. 43 CE e la possibile giustificazione di tali restrizioni da parte delle autorità austriache sollevano questioni sostanzialmente analoghe a quelle che si pongono in relazione all’art. 28 CE. Pertanto, non occorre un ulteriore approfondimento per rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio.
22. Gli artt. 10 CE e 12 CE non sono disposizioni isolate e sono applicabili solo entro l’ambito di applicazione di un altro articolo del Trattato. La constatazione che l’interpretazione data dall’OGH all’art. 364a dell’ABGB, quale descritta dal giudice del rinvio, integrerebbe una violazione dell’art. 43 CE rende superflue ulteriori considerazioni in ordine alle questioni sorte in relazione agli artt. 10 CE e 12 CE. Il risultato del mio ragionamento potrebbe essere abbastanza simile a quello cui si perverrebbe seguendo il suggerimento della Commissione e rilevando che la normativa austriaca applicabile rientrava nell’ambito di applicazione del Trattato CE, ma esulava da quello degli artt. 28 CE e 43 CE. Tuttavia, per le ragioni sopra esposte, ritengo che la tesi della Commissione non possa essere accolta.
23. Tutti gli oneri che il mio approccio pone a carico dei giudici austriaci rispecchiano il fatto che, nel contesto della sempre maggiore interazione e interdipendenza tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri che comporta il processo di integrazione, le autorità nazionali saranno chiamate con sempre maggior frequenza a prendere decisioni con effetti che travalicheranno i confini dei rispettivi Stati. Come ho già rilevato, ciascuna delle parti della presente controversia ha cercato di far valere il fatto che le autorità di uno Stato membro non hanno tenuto conto degli interessi dei cittadini del proprio Stato per giustificare determinati atti compiuti da quest’ultimo. Questa stessa circostanza evidenzia il fatto che il processo di integrazione giuridica e politica implica che le decisioni nazionali abbiano portata ed effetti più ampi di quanto avveniva precedentemente. Ciò significa altresì che il diritto comunitario estende la portata dei poteri nazionali e offre più strumenti per tutelare gli interessi dei loro amministrati. Corollario di questa maggiore vicinanza e di questo maggior potere è una maggiore responsabilità. Tale responsabilità implica che le autorità nazionali debbano tenere conto di tutti coloro che saranno interessati dalle loro decisioni. Le istituzioni comunitarie devono garantire che il diritto comunitario non si trasformi in uno strumento grazie al quale le istituzioni di uno Stato membro tentino di imporre la propria volontà ad altri Stati membri o ignorino i diritti e gli interessi di coloro che, in altri Stati membri, possano essere interessati dalle loro decisioni. Ciò sarebbe contrario alla finalità stessa del processo di integrazione europea. Idealmente, tutte le parti della presente controversia dovrebbero tenerlo a mente.
V – Conclusione
24. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che la Corte possa limitarsi a rispondere come segue alle questioni sottopostele dal Landesgericht Linz:
Una norma nazionale che impedisca a un giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi in ordine a potenziali immissioni provenienti da un’impresa ubicata in un altro Stato, di tenere conto di un’autorizzazione amministrativa concessa a detta impresa dalle autorità dello Stato in cui essa è stabilita, quando lo stesso giudice terrebbe conto di un’autorizzazione equivalente concessa dalle autorità nazionali, costituisce una restrizione illegittima ai diritti garantiti dall’art. 43 CE.
Le autorizzazioni amministrative di altri Stati membri possono non essere riconosciute quando tale diniego non abbia carattere discriminatorio e sia adeguatamente giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica e sempreché si tenga in debito conto il rispetto delle norme comunitarie applicabili e degli interessi di tutte le parti coinvolte.
Vista la conclusione relativa all’art. 43 CE, non occorre valutare la compatibilità della normativa nazionale applicabile con gli art. 10 CE, 12 CE e 28 CE.
2 – Regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).
3 – Sentenze 20 ottobre 1993, cause riunite C‑92/92 e C‑326/92, Phil Collins e a. (Racc. pag. I‑5145, punto 27); 6 giugno 2002, causa C‑360/00, Ricordi (Racc. pag. I‑5089, punto 24); 30 giugno 2005, causa C‑28/04, Tod’s e Tod’s France (Racc. pag. I‑5781, punto 18); 26 settembre 1996, causa C‑43/95, Data Delecta e Forsberg (Racc. pag. I‑4661, punto 15); 20 marzo 1997, causa C‑323/95, Hayes (Racc. pag. I‑1711, punto 17), e 2 ottobre 1997, causa C‑122/96, Saldanha e MTS (Racc. pag. I‑5325, punto 20).
4 – Sentenza 14 settembre 2006, cause riunite C‑158/04 e C‑159/04, Alfa Vita Vassilopoulos e Carrefour Marinopoulos (Racc. pag. I‑8135).
5 – Causa C‑446/03, Marks & Spencer, decisa con sentenza 13 dicembre 2005 (Racc. pag. I‑10837, paragrafi 37‑40).
6 – Conclusioni relative alle cause Alfa Vita (paragrafo 41) e Marks & Spencer (paragrafi 37‑40).
7 – V., ad esempio, sentenze 30 novembre 1995, causa C‑55/94, Gebhard (Racc. pag. I‑4165, punto 37), e 4 luglio 2000, causa C‑424/97, Haim (Racc. pag. I‑5123, punto 57).
8 – Ibid.
9 – V. artt. 1 EA e 2 EA.
10 – V. parere della Commissione 24 novembre 2005, concernente il piano di smaltimento di rifiuti radioattivi derivanti dalle modifiche effettuate nel sito dell’installazione nucleare di Temelín, Repubblica ceca, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom (2005/C 293/08) (GU C 293, pag. 40).
11 – Conclusioni relative alla causa C‑343/04, ČEZ (Racc. pag. I‑4557, paragrafi 93‑94).
12 – Sentenza 1° dicembre 1965, causa 16/65, Schwarze (Racc. pag. 910).
13 – Sentenza 16 dicembre 2002, causa C‑343/90, Lourenço Dias (Racc. pag. I‑4673, punto 17).
14 – Sentenza 15 luglio 1968, causa 6/64, Costa (Racc. pag. 1129, in particolare pag. 1171).