x

x

Corte di Giustizia UE: nozione di impresa

Nota a Corte di Giustizia UE, Sentenza 11 luglio 2006, nella Causa C-205/03, FENIN vs Commissione
La Federazione spagnola delle imprese operanti nel settore delle tecnologie sanitarie (“FENIN”) chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità, causa T-319/99, FENIN/Commissione, con la quale è stato respinto il ricorso con cui aveva chiesto l’annullamento della decisione della Commissione 26 agosto 1999, che rigettava la denuncia da essa proposta contro 26 enti pubblici, fra i quali tre ministeri, che assicurano la gestione del sistema sanitario nazionale (“SNS”), in quanto tali enti non sono imprese ai fini dell’applicazione dell’art. 82 CE.

La Commissione aveva respinto la domanda, in quanto, da un lato, gli enti di gestione dell’SNS non agiscono in qualità di imprese quando partecipano alla gestione del servizio sanitario pubblico, e, dall’altro, in quanto la loro qualità di acquirenti non può essere separata dall’uso che del materiale sanitario viene fatto dopo l’acquisto dello stesso. Di conseguenza, a giudizio della Commissione, tali enti non agiscono in qualità di imprese, ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, quando acquistano materiale sanitario, e non sono ad essi applicabili gli artt. 81 CE e 82 CE.

La FENIN ha sollevato tre motivi di ricorso, che lamentavano in primo luogo una violazione dei diritti della difesa da parte della Commissione, in secondo luogo un errore di diritto o un manifesto errore di valutazione nell’applicazione degli artt. 82 CE e 86 CE e, in terzo luogo, un difetto di motivazione e una mancanza di trasparenza della decisione impugnata.

Il primo motivo, in cui si lamenta violazione dei diritti della difesa, è stato respinto dal Tribunale dopo aver considerato che la Commissione poteva legittimamente rigettare la denuncia in quanto gli enti di gestione dell’SNS non agiscono in quanto imprese ai sensi dell’art. 82 CE. Il Tribunale ha ritenuto pertanto che fosse inutile, per la Commissione, esaminare gli altri aspetti della denuncia, una volta chiarito questo primo elemento.

Il Tribunale ha poi respinto il secondo motivo, relativo all’applicazione degli artt. 82 CE e 86 CE, affermando che gli enti di gestione dell’SNS non agiscono in qualità di imprese quando acquistano il materiale sanitario venduto dai membri della FENIN per offrire servizi sanitari gratuiti agli iscritti all’SNS.

Il terzo motivo, in cui si lamentava un difetto di motivazione e una mancanza di trasparenza della decisione controversa, veniva risolto in senso negativo dal Tribunale dopo aver ricordato che la Commissione non era tenuta a pronunciarsi su tutti gli argomenti fatti valere a sostegno della denuncia.

La FENIN nel suo ricorso presso la Corte di Giustizia invocava un solo motivo a sostegno della propria impugnazione, in cui lamentava la “trascuratezza” con cui il Tribunale aveva analizzato la definizione di impresa ai sensi delle norme del Trattato CE relative alla concorrenza.

“Tale motivo si articola in due parti. Nella prima parte, la FENIN afferma che il Tribunale ha erroneamente tralasciato di considerare che l’attività di acquisto è un’attività economica in sé, che può essere separata dal servizio fornito successivamente ad essa, e che quindi gli enti di gestione dell’SNS devono essere sottoposti alle regole sulla concorrenza. Nella seconda parte del proprio motivo, proposta in via subordinata, la FENIN sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere l’attività di acquisto un’attività economica, sottoposta quindi alle regole sulla concorrenza, in quanto l’attività successiva, vale a dire l’erogazione di prestazioni sanitarie, possiede essa stessa tale natura.” (Punti 17 e 18 della sentenza della Corte di Giustizia C-205/03 del 11 luglio 2006).

La Corte dichiarata per motivi processuali l’irricevibilità della seconda parte del motivo di ricorso (Punto 22 della sentenza della Corte di Giustizia C-205/03 del 11 luglio 2006), procedeva all’analisi della prima parte del motivo di ricorso.

La Corte di Giustizia ha rigettato il ricorso rifacendosi alla giurisprudenza della stessa Corte, ormai consolidata sulla nozione di impresa, in particolare ricordando che la nozione d’impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento.

Tale nozione non può, infatti essere estrapolata e riferita ad una solo fase dell’attività del SNS, ma “…al fine di valutare la natura di tale attività di acquisto, non si deve separare l’attività di acquisto del prodotto dall’utilizzo successivo che ne è fatto, e che il carattere economico o non economico dell’utilizzo successivo del prodotto acquistato determina necessariamente il carattere dell’attività di acquisto.” (Punto 26 della sentenza della Corte di Giustizia C-205/03 del 11 luglio 2006). La Federazione spagnola delle imprese operanti nel settore delle tecnologie sanitarie (“FENIN”) chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità, causa T-319/99, FENIN/Commissione, con la quale è stato respinto il ricorso con cui aveva chiesto l’annullamento della decisione della Commissione 26 agosto 1999, che rigettava la denuncia da essa proposta contro 26 enti pubblici, fra i quali tre ministeri, che assicurano la gestione del sistema sanitario nazionale (“SNS”), in quanto tali enti non sono imprese ai fini dell’applicazione dell’art. 82 CE.

La Commissione aveva respinto la domanda, in quanto, da un lato, gli enti di gestione dell’SNS non agiscono in qualità di imprese quando partecipano alla gestione del servizio sanitario pubblico, e, dall’altro, in quanto la loro qualità di acquirenti non può essere separata dall’uso che del materiale sanitario viene fatto dopo l’acquisto dello stesso. Di conseguenza, a giudizio della Commissione, tali enti non agiscono in qualità di imprese, ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, quando acquistano materiale sanitario, e non sono ad essi applicabili gli artt. 81 CE e 82 CE.

La FENIN ha sollevato tre motivi di ricorso, che lamentavano in primo luogo una violazione dei diritti della difesa da parte della Commissione, in secondo luogo un errore di diritto o un manifesto errore di valutazione nell’applicazione degli artt. 82 CE e 86 CE e, in terzo luogo, un difetto di motivazione e una mancanza di trasparenza della decisione impugnata.

Il primo motivo, in cui si lamenta violazione dei diritti della difesa, è stato respinto dal Tribunale dopo aver considerato che la Commissione poteva legittimamente rigettare la denuncia in quanto gli enti di gestione dell’SNS non agiscono in quanto imprese ai sensi dell’art. 82 CE. Il Tribunale ha ritenuto pertanto che fosse inutile, per la Commissione, esaminare gli altri aspetti della denuncia, una volta chiarito questo primo elemento.

Il Tribunale ha poi respinto il secondo motivo, relativo all’applicazione degli artt. 82 CE e 86 CE, affermando che gli enti di gestione dell’SNS non agiscono in qualità di imprese quando acquistano il materiale sanitario venduto dai membri della FENIN per offrire servizi sanitari gratuiti agli iscritti all’SNS.

Il terzo motivo, in cui si lamentava un difetto di motivazione e una mancanza di trasparenza della decisione controversa, veniva risolto in senso negativo dal Tribunale dopo aver ricordato che la Commissione non era tenuta a pronunciarsi su tutti gli argomenti fatti valere a sostegno della denuncia.

La FENIN nel suo ricorso presso la Corte di Giustizia invocava un solo motivo a sostegno della propria impugnazione, in cui lamentava la “trascuratezza” con cui il Tribunale aveva analizzato la definizione di impresa ai sensi delle norme del Trattato CE relative alla concorrenza.

“Tale motivo si articola in due parti. Nella prima parte, la FENIN afferma che il Tribunale ha erroneamente tralasciato di considerare che l’attività di acquisto è un’attività economica in sé, che può essere separata dal servizio fornito successivamente ad essa, e che quindi gli enti di gestione dell’SNS devono essere sottoposti alle regole sulla concorrenza. Nella seconda parte del proprio motivo, proposta in via subordinata, la FENIN sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere l’attività di acquisto un’attività economica, sottoposta quindi alle regole sulla concorrenza, in quanto l’attività successiva, vale a dire l’erogazione di prestazioni sanitarie, possiede essa stessa tale natura.” (Punti 17 e 18 della sentenza della Corte di Giustizia C-205/03 del 11 luglio 2006).

La Corte dichiarata per motivi processuali l’irricevibilità della seconda parte del motivo di ricorso (Punto 22 della sentenza della Corte di Giustizia C-205/03 del 11 luglio 2006), procedeva all’analisi della prima parte del motivo di ricorso.

La Corte di Giustizia ha rigettato il ricorso rifacendosi alla giurisprudenza della stessa Corte, ormai consolidata sulla nozione di impresa, in particolare ricordando che la nozione d’impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento.

Tale nozione non può, infatti essere estrapolata e riferita ad una solo fase dell’attività del SNS, ma “…al fine di valutare la natura di tale attività di acquisto, non si deve separare l’attività di acquisto del prodotto dall’utilizzo successivo che ne è fatto, e che il carattere economico o non economico dell’utilizzo successivo del prodotto acquistato determina necessariamente il carattere dell’attività di acquisto.” (Punto 26 della sentenza della Corte di Giustizia C-205/03 del 11 luglio 2006).