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M.A.E. processuale: problematiche applicative in sede di gravame

Nota a Corte di Cassazione - Sesta Sezione Penale, Sentenza 4 giugno 2012, n. 21470

La sentenza in esame è di notevole interesse scientifico posto che affronta la vexata quaestio inerente le problematiche sottese a quali sarebbero i mezzi esperibili avverso il provvedimento con il quale viene rigettata la richiesta del p.m. di emissione del mandato di arresto europeo (nei casi di procedura attiva di consegna) nonché il provvedimento de libertate applicato ai sensi dell’art. 28, co. I, lett. a), legge, 22 aprile 2005, n. 69.

Orbene, procedendo per gradi, in materia di impugnazione, l’art. 22, co. I, l., 22 aprile 2005, n. 69, prevede che contro “i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito”.

Quindi, per tale ipotesi, è prevista la più ampia garanzia in materia di impugnazione tanto è vero che è previsto addirittura “contestare” il provvedimento gravato in sede di legittimità anche nel merito.

Tuttavia, tale regola è prevista solo per i casi di procedura passiva di consegna ovvero nelle ipotesi in cui sia lo Stato estero membro dell’U.E. a chiedere allo Stato Italiano la consegna della persona arrestata.

Invece, un analogo meccanismo impugnatorio non è previsto nei casi di consegna attiva ossia l’ipotesi in cui occorre chiedere ad uno Stato estero l’arresto di una persona imputata o condannata in Italia ossia, così come affermato dagli ermellini nella pronuncia in esame, il caso “che vede l’autorità giudiziaria italiana come autorità emittente il mandato di arresto Europeo da eseguire nel territorio di altro Stato membro dell’Unione Europea”.

Infatti, in precedenza, la Suprema Corte di Cassazione aveva reputato possibile solo per l’interessato “contestare il titolo su cui si fondava il mandato d’arresto Europeo, ovvero, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, provocare un incidente di esecuzione al fine di contestare l’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva che era alla base della richiesta del Pubblico Ministero, e solo in esito a tale incidente avrebbe potuto proporre ricorso per Cassazione (Sez. 6, n. 9273 del 05/02/2007, Shirreffs Fasola, Rv. 235557; Sez. 6, n. 45769 del 11/10/2007, Di Summa, Rv. 238091; Sez. F, n. 34215 del 4/9/2007, Di Summa, Rv. 237056)” ma ovviamente questo è un caso diverso da quello in oggetto in cui, invece, sarebbero diversi sia il soggetto interessato (il p.m.) sia la natura del provvedimento (ordinanza di rigetto).

Dunque, si tratta di capire se ed in che termini sia possibile contestare un provvedimento che rigetti la richiesta di emissione del m.a.e. nei casi di procedura “attiva di consegna”.

La Suprema Cassazione, nella pronuncia in commento, affrontando tale questione, ritiene un provvedimento di tal tipo non impugnabile con i mezzi ordinari previsti dal codice di rito sulla scorta delle seguenti argomentazioni de iure ossia:

1) in considerazione del fatto che gli artt. 28 e ss. della legge, 22 aprile 2005, n. 69 (ossia il testo di legge contenente le "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri") non prevedono “espressamente alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento in cui si sostanzi il mandato di arresto Europeo, nè contro quello di eventuale diniego di emissione”;

2) in ragione della circostanza secondo la quale il m.a.e. non costituisce un provvedimento sulla libertà personale ma rappresenta “solo lo strumento mediante il quale, nel rispetto del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie degli Stati membri dell’UE è possibile a questi ultimi provvedimenti - siano essi stati emessi per finalità cautelari o siano essi definitivi di condanna - dare esecuzione nel territorio di tutti gli Stati aderenti all’Unione”;

3) in virtù di quanto disposto dall’art. 29 della legge, 22 aprile 2005 il quale confermerebbe la natura accessoria e strumentale del m.a.e. parificandolo “a quella della mera segnalazione di ricerca dell’interessato nel S.I.S., (Sistema informativo Schengen)”;

4) alla luce di quanto sancito dall’art. 31 della legge, 22 aprile 2005 che, “nel regolare le ipotesi di perdita di efficacia del mandato di arresto Europeo, ne statuisce la mancanza di autonomia rispetto al provvedimento restrittivo della libertà personale adottato dall’autorità giudiziaria interna, per la cui esecuzione il mandato è stato emesso”;

5) in evidenza della constatazione di ordine prettamente logico – giuridico secondo cui il nostro sistema processuale non ammette impugnazioni contro atti delle parti del processo ma solo nei confronti di provvedimenti emessi dal giudice, secondo il principio di tassatività sancito dall’art. 568 cod. proc. pen..

Tuttavia, a fronte di tali valutazioni giuridiche, il Supremo Consesso reputa comunque possibile contestare una decisione di questo tenore laddove sia affetto da abnormità situazione questa che, gli Ermellini, sul solco interpretativo tracciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 22909 del 31/05/05 (dep. il 17/06/05) affermano ricorrere laddove venga “emesso con riferimento ad un potere che, pur astrattamente riconosciuto al giudice, risulti in concreto esercitato al di fuori dei ragionevoli limiti consentiti” o nel caso in cui un provvedimento “pur formalmente rientrante in una della categorie disciplinate dalla legge processuale” comporti “un’anomala stasi del procedimento, un blocco che impedisce di farlo proseguire”.

Da tale premessa teorica - dogmatica, la Suprema Corte, in questo obiter dictum, ritiene il provvedimento di rigetto della richiesta di emissione del M.A.E. (processuale) “abnorme” ogni qualvolta il giudice investito di tale petitum non si limiti a verificare i presupposti così come previsti dall’art. 28 del su indicato testo di legge ossia:

a) se “esista il provvedimento applicativo della misura cautelare custodiate o l’ordine di esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza”;

b) se sia “accertata ovvero sia possibile la presenza del destinatario della misura nel territorio di altro Stato membro dell’Unione Europea”;

c) se “in relazione ai casi di mandato per finalità esecutive, la pena irrogata non sia inferiore ad un anno e la sua esecuzione non sia stata sospesa”.

Di talchè ne consegue come i Giudici di legittimità, al fine di “aggirare” le preclusioni previste dal sistema processualpenalistico da un lato, e dalla stessa legge n. 69 in tema di impugnazione, dall’altro, abbiano reputato utile avvalersi dell’istituto dell’abnormità così come elaborato in sede nomofilattica.

A fronte di tale approdo ermeneutico volto a sanare un evidente vuoto normativo, sarebbe tuttavia preferibile un intervento legislativo che sani la lacuna testè accennata.

Ciò potrebbe essere fatto inserendo all’interno del testo di legge regolante il mandato di arresto europeo una previsione normativa analoga a quella prevista dall’art. 22 della legge n. 69 che, anzidetto, prevede la possibilità di ricorrere per Cassazione avverso “i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata”.

Infatti, al di là della natura processuale che si voglia conferire al m.a.e. (mero atto endoprocedimentale ovvero provvedimento giurisdizionale) va da sé che anche nei casi di consegna attiva, ciò che verrebbe gravato non sarebbe il mandato di arresto in sé ma la decisione con la quale viene rigettata la richiesta avanzata dall’autorità requirente.

Inoltre, non si può non evidenziare che legge n. 69, all’art. 2, individua tra “i principi e i diritti stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione” che si devono osservare nel dare “esecuzione al mandato d’arresto europeo” anche quello di “eguaglianza” e perciò, anche sotto tale precipuo profilo di diritto, tale lacuna normativa dovrebbe essere colmata in quanto lesiva di principi fondamentali sia del nostro diritto domestico sia di quello comunitario.

Quindi, profili di ragionevolezza normativa imporrebbero un’emenda del su indicato provvedimento al fine di rimediare ad un vuoto legislativo tanto grave quanto illogico.

Venendo a trattare l’altro problema ivi sollevato ovvero quelle inerente ai provvedimenti emessi in sede de libertate nell’ambito di tale procedimento e su quali siano gli eventuali rimedi impugnatori, se nel caso di procedura passiva al soggetto ristretto nulla quaestio posto che l’art. 9, co. IV, l. n. 69, prevede di poter ricorrere innanzi al Tribunale del c.d. Riesame (fermo restando che per il provvedimento genetico, non si deve tener conto di quanto previsto dagli “articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280” c.p.p.) diverso è il “discorso” per quanto riguarda la procedura di consegna attiva posto che l’art. 28, co. I, lett. a), legge n. 69 si limita a prevedere che il giudice competente a decidere su questo tipo di procedura sia colui “che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari”.

La domanda che si pone in questo caso, infatti, è la seguente: come ed in che termini è possibile contestare un provvedimento di siffatto genere?

Su tale specifica problematica, la Corte di Cassazione, sempre in questa pronuncia, formula le susseguenti osservazioni.

Innanzitutto, i Giudici di “Piazza Cavour” rilevano non solo che “nell’ipotesi di sollecitazione all’emissione del mandato di arresto Europeo per finalità processuali e non esecutive, al giudice è preclusa la possibilità di distinguere a seconda che l’ordinanza, cui si deva l’esecuzione all’estero, abbia disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari, come si desume in termini in equivoci dal dettato della norme del citato art. 28, comma 1, lett. a)” ma prendono atto altresì che né “la disciplina di tale legge speciale prescrive che il giudice, richiesto della emissione di quel mandato, debba ovvero possa effettuare una verifica di attualità delle già riconosciute esigenze di cautela”.

Infatti, sempre secondo quanto affermato dalla Cassazione in tale occasione, è demandato all’autorità giudiziaria il compito di valutare la legittimità del provvedimento restrittivo anche sotto il versante cautelare.

Da tali osservazioni la Cassazione perviene alla conclusione secondo cui comunque è garantito al ristretto di impugnare in sede de libertate non l’ordinanza con il quale si dispone l’esecuzione della pena all’estero, ma solo il “provvedimento cautelare sottostante, ovviamente nei casi, alle condizioni e con i limiti fissati dall’art. 299 cod. proc. pen.”.

Al contempo, sempre secondo questo decisum, nel caso in cui venga rigettata la procedura attiva di consegna, e conseguentemente la relativa richiesta di applicazione della misura cautelare, sarà sempre possibile impugnare questa seconda decisione “ricorrendo - secondo i casi - ai rimedi di cui agli artt. 309, 310 o 311 cod. proc. pen.”.

Da ultimo, anche su tale versante prettamente cautelare, corre l’obbligo di ribadire quanto già affermato a proposito dell’ordinanza di rigetto della richiesta di emissione del m.a.e. (nei casi di procedura “attiva di consegna”) ovvero la necessità di una riforma normativa che statuisca una previsione legislativa analoga a quella contemplata dall’art. 9, co. IV, della legge n. 69 del 2005.

La sentenza in esame è di notevole interesse scientifico posto che affronta la vexata quaestio inerente le problematiche sottese a quali sarebbero i mezzi esperibili avverso il provvedimento con il quale viene rigettata la richiesta del p.m. di emissione del mandato di arresto europeo (nei casi di procedura attiva di consegna) nonché il provvedimento de libertate applicato ai sensi dell’art. 28, co. I, lett. a), legge, 22 aprile 2005, n. 69.

Orbene, procedendo per gradi, in materia di impugnazione, l’art. 22, co. I, l., 22 aprile 2005, n. 69, prevede che contro “i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito”.

Quindi, per tale ipotesi, è prevista la più ampia garanzia in materia di impugnazione tanto è vero che è previsto addirittura “contestare” il provvedimento gravato in sede di legittimità anche nel merito.

Tuttavia, tale regola è prevista solo per i casi di procedura passiva di consegna ovvero nelle ipotesi in cui sia lo Stato estero membro dell’U.E. a chiedere allo Stato Italiano la consegna della persona arrestata.

Invece, un analogo meccanismo impugnatorio non è previsto nei casi di consegna attiva ossia l’ipotesi in cui occorre chiedere ad uno Stato estero l’arresto di una persona imputata o condannata in Italia ossia, così come affermato dagli ermellini nella pronuncia in esame, il caso “che vede l’autorità giudiziaria italiana come autorità emittente il mandato di arresto Europeo da eseguire nel territorio di altro Stato membro dell’Unione Europea”.

Infatti, in precedenza, la Suprema Corte di Cassazione aveva reputato possibile solo per l’interessato “contestare il titolo su cui si fondava il mandato d’arresto Europeo, ovvero, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, provocare un incidente di esecuzione al fine di contestare l’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva che era alla base della richiesta del Pubblico Ministero, e solo in esito a tale incidente avrebbe potuto proporre ricorso per Cassazione (Sez. 6, n. 9273 del 05/02/2007, Shirreffs Fasola, Rv. 235557; Sez. 6, n. 45769 del 11/10/2007, Di Summa, Rv. 238091; Sez. F, n. 34215 del 4/9/2007, Di Summa, Rv. 237056)” ma ovviamente questo è un caso diverso da quello in oggetto in cui, invece, sarebbero diversi sia il soggetto interessato (il p.m.) sia la natura del provvedimento (ordinanza di rigetto).

Dunque, si tratta di capire se ed in che termini sia possibile contestare un provvedimento che rigetti la richiesta di emissione del m.a.e. nei casi di procedura “attiva di consegna”.

La Suprema Cassazione, nella pronuncia in commento, affrontando tale questione, ritiene un provvedimento di tal tipo non impugnabile con i mezzi ordinari previsti dal codice di rito sulla scorta delle seguenti argomentazioni de iure ossia:

1) in considerazione del fatto che gli artt. 28 e ss. della legge, 22 aprile 2005, n. 69 (ossia il testo di legge contenente le "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri") non prevedono “espressamente alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento in cui si sostanzi il mandato di arresto Europeo, nè contro quello di eventuale diniego di emissione”;

2) in ragione della circostanza secondo la quale il m.a.e. non costituisce un provvedimento sulla libertà personale ma rappresenta “solo lo strumento mediante il quale, nel rispetto del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie degli Stati membri dell’UE è possibile a questi ultimi provvedimenti - siano essi stati emessi per finalità cautelari o siano essi definitivi di condanna - dare esecuzione nel territorio di tutti gli Stati aderenti all’Unione”;

3) in virtù di quanto disposto dall’art. 29 della legge, 22 aprile 2005 il quale confermerebbe la natura accessoria e strumentale del m.a.e. parificandolo “a quella della mera segnalazione di ricerca dell’interessato nel S.I.S., (Sistema informativo Schengen)”;

4) alla luce di quanto sancito dall’art. 31 della legge, 22 aprile 2005 che, “nel regolare le ipotesi di perdita di efficacia del mandato di arresto Europeo, ne statuisce la mancanza di autonomia rispetto al provvedimento restrittivo della libertà personale adottato dall’autorità giudiziaria interna, per la cui esecuzione il mandato è stato emesso”;

5) in evidenza della constatazione di ordine prettamente logico – giuridico secondo cui il nostro sistema processuale non ammette impugnazioni contro atti delle parti del processo ma solo nei confronti di provvedimenti emessi dal giudice, secondo il principio di tassatività sancito dall’art. 568 cod. proc. pen..

Tuttavia, a fronte di tali valutazioni giuridiche, il Supremo Consesso reputa comunque possibile contestare una decisione di questo tenore laddove sia affetto da abnormità situazione questa che, gli Ermellini, sul solco interpretativo tracciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 22909 del 31/05/05 (dep. il 17/06/05) affermano ricorrere laddove venga “emesso con riferimento ad un potere che, pur astrattamente riconosciuto al giudice, risulti in concreto esercitato al di fuori dei ragionevoli limiti consentiti” o nel caso in cui un provvedimento “pur formalmente rientrante in una della categorie disciplinate dalla legge processuale” comporti “un’anomala stasi del procedimento, un blocco che impedisce di farlo proseguire”.

Da tale premessa teorica - dogmatica, la Suprema Corte, in questo obiter dictum, ritiene il provvedimento di rigetto della richiesta di emissione del M.A.E. (processuale) “abnorme” ogni qualvolta il giudice investito di tale petitum non si limiti a verificare i presupposti così come previsti dall’art. 28 del su indicato testo di legge ossia:

a) se “esista il provvedimento applicativo della misura cautelare custodiate o l’ordine di esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza”;

b) se sia “accertata ovvero sia possibile la presenza del destinatario della misura nel territorio di altro Stato membro dell’Unione Europea”;

c) se “in relazione ai casi di mandato per finalità esecutive, la pena irrogata non sia inferiore ad un anno e la sua esecuzione non sia stata sospesa”.

Di talchè ne consegue come i Giudici di legittimità, al fine di “aggirare” le preclusioni previste dal sistema processualpenalistico da un lato, e dalla stessa legge n. 69 in tema di impugnazione, dall’altro, abbiano reputato utile avvalersi dell’istituto dell’abnormità così come elaborato in sede nomofilattica.

A fronte di tale approdo ermeneutico volto a sanare un evidente vuoto normativo, sarebbe tuttavia preferibile un intervento legislativo che sani la lacuna testè accennata.

Ciò potrebbe essere fatto inserendo all’interno del testo di legge regolante il mandato di arresto europeo una previsione normativa analoga a quella prevista dall’art. 22 della legge n. 69 che, anzidetto, prevede la possibilità di ricorrere per Cassazione avverso “i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata”.

Infatti, al di là della natura processuale che si voglia conferire al m.a.e. (mero atto endoprocedimentale ovvero provvedimento giurisdizionale) va da sé che anche nei casi di consegna attiva, ciò che verrebbe gravato non sarebbe il mandato di arresto in sé ma la decisione con la quale viene rigettata la richiesta avanzata dall’autorità requirente.

Inoltre, non si può non evidenziare che legge n. 69, all’art. 2, individua tra “i principi e i diritti stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione” che si devono osservare nel dare “esecuzione al mandato d’arresto europeo” anche quello di “eguaglianza” e perciò, anche sotto tale precipuo profilo di diritto, tale lacuna normativa dovrebbe essere colmata in quanto lesiva di principi fondamentali sia del nostro diritto domestico sia di quello comunitario. lign="justify">La sentenza in esame è di notevole interesse scientifico posto che affronta la vexata quaestio inerente le problematiche sottese a quali sarebbero i mezzi esperibili avverso il provvedimento con il quale viene rigettata la richiesta del p.m. di emissione del mandato di arresto europeo (nei casi di procedura attiva di consegna) nonché il provvedimento de libertate applicato ai sensi dell’art. 28, co. I, lett. a), legge, 22 aprile 2005, n. 69.

Orbene, procedendo per gradi, in materia di impugnazione, l’art. 22, co. I, l., 22 aprile 2005, n. 69, prevede che contro “i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito”.

Quindi, per tale ipotesi, è prevista la più ampia garanzia in materia di impugnazione tanto è vero che è previsto addirittura “contestare” il provvedimento gravato in sede di legittimità anche nel merito.

Tuttavia, tale regola è prevista solo per i casi di procedura passiva di consegna ovvero nelle ipotesi in cui sia lo Stato estero membro dell’U.E. a chiedere allo Stato Italiano la consegna della persona arrestata.

Invece, un analogo meccanismo impugnatorio non è previsto nei casi di consegna attiva ossia l’ipotesi in cui occorre chiedere ad uno Stato estero l’arresto di una persona imputata o condannata in Italia ossia, così come affermato dagli ermellini nella pronuncia in esame, il caso “che vede l’autorità giudiziaria italiana come autorità emittente il mandato di arresto Europeo da eseguire nel territorio di altro Stato membro dell’Unione Europea”.

Infatti, in precedenza, la Suprema Corte di Cassazione aveva reputato possibile solo per l’interessato “contestare il titolo su cui si fondava il mandato d’arresto Europeo, ovvero, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, provocare un incidente di esecuzione al fine di contestare l’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva che era alla base della richiesta del Pubblico Ministero, e solo in esito a tale incidente avrebbe potuto proporre ricorso per Cassazione (Sez. 6, n. 9273 del 05/02/2007, Shirreffs Fasola, Rv. 235557; Sez. 6, n. 45769 del 11/10/2007, Di Summa, Rv. 238091; Sez. F, n. 34215 del 4/9/2007, Di Summa, Rv. 237056)” ma ovviamente questo è un caso diverso da quello in oggetto in cui, invece, sarebbero diversi sia il soggetto interessato (il p.m.) sia la natura del provvedimento (ordinanza di rigetto).

Dunque, si tratta di capire se ed in che termini sia possibile contestare un provvedimento che rigetti la richiesta di emissione del m.a.e. nei casi di procedura “attiva di consegna”.

La Suprema Cassazione, nella pronuncia in commento, affrontando tale questione, ritiene un provvedimento di tal tipo non impugnabile con i mezzi ordinari previsti dal codice di rito sulla scorta delle seguenti argomentazioni de iure ossia:

1) in considerazione del fatto che gli artt. 28 e ss. della legge, 22 aprile 2005, n. 69 (ossia il testo di legge contenente le "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri") non prevedono “espressamente alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento in cui si sostanzi il mandato di arresto Europeo, nè contro quello di eventuale diniego di emissione”;

2) in ragione della circostanza secondo la quale il m.a.e. non costituisce un provvedimento sulla libertà personale ma rappresenta “solo lo strumento mediante il quale, nel rispetto del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie degli Stati membri dell’UE è possibile a questi ultimi provvedimenti - siano essi stati emessi per finalità cautelari o siano essi definitivi di condanna - dare esecuzione nel territorio di tutti gli Stati aderenti all’Unione”;

3) in virtù di quanto disposto dall’art. 29 della legge, 22 aprile 2005 il quale confermerebbe la natura accessoria e strumentale del m.a.e. parificandolo “a quella della mera segnalazione di ricerca dell’interessato nel S.I.S., (Sistema informativo Schengen)”;

4) alla luce di quanto sancito dall’art. 31 della legge, 22 aprile 2005 che, “nel regolare le ipotesi di perdita di efficacia del mandato di arresto Europeo, ne statuisce la mancanza di autonomia rispetto al provvedimento restrittivo della libertà personale adottato dall’autorità giudiziaria interna, per la cui esecuzione il mandato è stato emesso”;

5) in evidenza della constatazione di ordine prettamente logico – giuridico secondo cui il nostro sistema processuale non ammette impugnazioni contro atti delle parti del processo ma solo nei confronti di provvedimenti emessi dal giudice, secondo il principio di tassatività sancito dall’art. 568 cod. proc. pen..

Tuttavia, a fronte di tali valutazioni giuridiche, il Supremo Consesso reputa comunque possibile contestare una decisione di questo tenore laddove sia affetto da abnormità situazione questa che, gli Ermellini, sul solco interpretativo tracciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 22909 del 31/05/05 (dep. il 17/06/05) affermano ricorrere laddove venga “emesso con riferimento ad un potere che, pur astrattamente riconosciuto al giudice, risulti in concreto esercitato al di fuori dei ragionevoli limiti consentiti” o nel caso in cui un provvedimento “pur formalmente rientrante in una della categorie disciplinate dalla legge processuale” comporti “un’anomala stasi del procedimento, un blocco che impedisce di farlo proseguire”.

Da tale premessa teorica - dogmatica, la Suprema Corte, in questo obiter dictum, ritiene il provvedimento di rigetto della richiesta di emissione del M.A.E. (processuale) “abnorme” ogni qualvolta il giudice investito di tale petitum non si limiti a verificare i presupposti così come previsti dall’art. 28 del su indicato testo di legge ossia:

a) se “esista il provvedimento applicativo della misura cautelare custodiate o l’ordine di esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza”;

b) se sia “accertata ovvero sia possibile la presenza del destinatario della misura nel territorio di altro Stato membro dell’Unione Europea”;

c) se “in relazione ai casi di mandato per finalità esecutive, la pena irrogata non sia inferiore ad un anno e la sua esecuzione non sia stata sospesa”.

Di talchè ne consegue come i Giudici di legittimità, al fine di “aggirare” le preclusioni previste dal sistema processualpenalistico da un lato, e dalla stessa legge n. 69 in tema di impugnazione, dall’altro, abbiano reputato utile avvalersi dell’istituto dell’abnormità così come elaborato in sede nomofilattica.

A fronte di tale approdo ermeneutico volto a sanare un evidente vuoto normativo, sarebbe tuttavia preferibile un intervento legislativo che sani la lacuna testè accennata.

Ciò potrebbe essere fatto inserendo all’interno del testo di legge regolante il mandato di arresto europeo una previsione normativa analoga a quella prevista dall’art. 22 della legge n. 69 che, anzidetto, prevede la possibilità di ricorrere per Cassazione avverso “i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata”.

Infatti, al di là della natura processuale che si voglia conferire al m.a.e. (mero atto endoprocedimentale ovvero provvedimento giurisdizionale) va da sé che anche nei casi di consegna attiva, ciò che verrebbe gravato non sarebbe il mandato di arresto in sé ma la decisione con la quale viene rigettata la richiesta avanzata dall’autorità requirente.

Inoltre, non si può non evidenziare che legge n. 69, all’art. 2, individua tra “i principi e i diritti stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione” che si devono osservare nel dare “esecuzione al mandato d’arresto europeo” anche quello di “eguaglianza” e perciò, anche sotto tale precipuo profilo di diritto, tale lacuna normativa dovrebbe essere colmata in quanto lesiva di principi fondamentali sia del nostro diritto domestico sia di quello comunitario.

Quindi, profili di ragionevolezza normativa imporrebbero un’emenda del su indicato provvedimento al fine di rimediare ad un vuoto legislativo tanto grave quanto illogico.

Venendo a trattare l’altro problema ivi sollevato ovvero quelle inerente ai provvedimenti emessi in sede de libertate nell’ambito di tale procedimento e su quali siano gli eventuali rimedi impugnatori, se nel caso di procedura passiva al soggetto ristretto nulla quaestio posto che l’art. 9, co. IV, l. n. 69, prevede di poter ricorrere innanzi al Tribunale del c.d. Riesame (fermo restando che per il provvedimento genetico, non si deve tener conto di quanto previsto dagli “articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280” c.p.p.) diverso è il “discorso” per quanto riguarda la procedura di consegna attiva posto che l’art. 28, co. I, lett. a), legge n. 69 si limita a prevedere che il giudice competente a decidere su questo tipo di procedura sia colui “che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari”.

La domanda che si pone in questo caso, infatti, è la seguente: come ed in che termini è possibile contestare un provvedimento di siffatto genere?

Su tale specifica problematica, la Corte di Cassazione, sempre in questa pronuncia, formula le susseguenti osservazioni.

Innanzitutto, i Giudici di “Piazza Cavour” rilevano non solo che “nell’ipotesi di sollecitazione all’emissione del mandato di arresto Europeo per finalità processuali e non esecutive, al giudice è preclusa la possibilità di distinguere a seconda che l’ordinanza, cui si deva l’esecuzione all’estero, abbia disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari, come si desume in termini in equivoci dal dettato della norme del citato art. 28, comma 1, lett. a)” ma prendono atto altresì che né “la disciplina di tale legge speciale prescrive che il giudice, richiesto della emissione di quel mandato, debba ovvero possa effettuare una verifica di attualità delle già riconosciute esigenze di cautela”.

Infatti, sempre secondo quanto affermato dalla Cassazione in tale occasione, è demandato all’autorità giudiziaria il compito di valutare la legittimità del provvedimento restrittivo anche sotto il versante cautelare.

Da tali osservazioni la Cassazione perviene alla conclusione secondo cui comunque è garantito al ristretto di impugnare in sede de libertate non l’ordinanza con il quale si dispone l’esecuzione della pena all’estero, ma solo il “provvedimento cautelare sottostante, ovviamente nei casi, alle condizioni e con i limiti fissati dall’art. 299 cod. proc. pen.”.

Al contempo, sempre secondo questo decisum, nel caso in cui venga rigettata la procedura attiva di consegna, e conseguentemente la relativa richiesta di applicazione della misura cautelare, sarà sempre possibile impugnare questa seconda decisione “ricorrendo - secondo i casi - ai rimedi di cui agli artt. 309, 310 o 311 cod. proc. pen.”.

Da ultimo, anche su tale versante prettamente cautelare, corre l’obbligo di ribadire quanto già affermato a proposito dell’ordinanza di rigetto della richiesta di emissione del m.a.e. (nei casi di procedura “attiva di consegna”) ovvero la necessità di una riforma normativa che statuisca una previsione legislativa analoga a quella contemplata dall’art. 9, co. IV, della legge n. 69 del 2005.