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Decreto del Fare: Focus su cause con società aventi sedi all’estero

 Tra le disposizioni del Decreto del Fare merita attenzione l’articolo 80 in materia di Foro delle società con sede all’estero, che entrerà in vigore per i giudizi instaurati a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.

In sostanza è previsto che le cause che hanno come parte – anche se chiamata in garanzia – una società con sede all’estero, priva di rappresentanza stabile in Italia, dovranno essere radicate a Milano, Roma e Napoli, introducendo una nuova geografia degli uffici giudiziari. Non seguono questa logica le cause di lavoro e quelle che hanno come parte la pubblica amministrazione, nonché le procedure fallimentari e quelle esecutive.

A parte i refusi (compente anziché competente e la stessa rubrica dell’articolo non certo modello di correttezza processuale) e senza entrare nel merito di scelte politiche, la disposizione presenta criticità. Vediamone in prima battuta alcune:

1) area UE e extra UE: nessuna distinzione tra controparti estere domiciliate in UE e controparti estere domiciliate in territori extra UE;

2) campo di applicazione sul piano soggettivo: nozione di società e potenziale irragionevolezza (soluzioni diverse a seconda che la controparte estera sia ditta individuale o società di persone, indipendentemente dalla natura della società italiana);

3) campo di applicazione sul piano oggettivo: la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo, anche europeo, è di fatto resa più costosa, nonostante anche a livello comunitario si sia cercato di rendere più agevole e meno costoso il recupero del credito per via giudiziaria;

4) razionalizzazione uffici e specialità: la misura non sembra rispondere né all’obiettivo della razionalizzazione (con riduzione) degli uffici giudiziari recentemente perseguita né a quello della attribuzione di materie specifiche a determinati uffici.

Qualora la disposizione sia confermata in sede di conversione potrebbe essere opportuno rivedere le clausole contrattuali e soprattutto, sul piano processuale, in certi casi potrebbe essere incentivato l’esodo all’estero, promuovendo giudizi direttamente nel foro della sede della controparte estera.

[Leggi l'Articolo 80 del Decreto]

(Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69: Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013, n.144)

 Tra le disposizioni del Decreto del Fare merita attenzione l’articolo 80 in materia di Foro delle società con sede all’estero, che entrerà in vigore per i giudizi instaurati a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.


In sostanza è previsto che le cause che hanno come parte – anche se chiamata in garanzia – una società con sede all’estero, priva di rappresentanza stabile in Italia, dovranno essere radicate a Milano, Roma e Napoli, introducendo una nuova geografia degli uffici giudiziari. Non seguono questa logica le cause di lavoro e quelle che hanno come parte la pubblica amministrazione, nonché le procedure fallimentari e quelle esecutive.

A parte i refusi (compente anziché competente e la stessa rubrica dell’articolo non certo modello di correttezza processuale) e senza entrare nel merito di scelte politiche, la disposizione presenta criticità. Vediamone in prima battuta alcune:

1) area UE e extra UE: nessuna distinzione tra controparti estere domiciliate in UE e controparti estere domiciliate in territori extra UE;

2) campo di applicazione sul piano soggettivo: nozione di società e potenziale irragionevolezza (soluzioni diverse a seconda che la controparte estera sia ditta individuale o società di persone, indipendentemente dalla natura della società italiana);

3) campo di applicazione sul piano oggettivo: la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo, anche europeo, è di fatto resa più costosa, nonostante anche a livello comunitario si sia cercato di rendere più agevole e meno costoso il recupero del credito per via giudiziaria;

4) razionalizzazione uffici e specialità: la misura non sembra rispondere né all’obiettivo della razionalizzazione (con riduzione) degli uffici giudiziari recentemente perseguita né a quello della attribuzione di materie specifiche a determinati uffici.

Qualora la disposizione sia confermata in sede di conversione potrebbe essere opportuno rivedere le clausole contrattuali e soprattutto, sul piano processuale, in certi casi potrebbe essere incentivato l’esodo all’estero, promuovendo giudizi direttamente nel foro della sede della controparte estera.

[Leggi l'Articolo 80 del Decreto]

(Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69: Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013, n.144)