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Decreto del Fare: come cambia la collaborazione a progetto

Il Decreto Fare, Decreto Legge n. 76/2013, ha introdotto alcune importanti novità nel mondo della contrattazione della collaborazione a progetto. Come si ricorderà, i contratti a progetto si inquadrano nelle forme di lavoro c.d. atipiche, in quanto il lavoratore non assume la veste di dipendente diretto del datore di lavoro, ma quella di collaboratore autonomo dello stesso.

Il decreto in esame ha previsto l’obbligo della forma scritta per tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, una delle tipologie contrattuali nate con la riforma Biagi (Decreto Legislativo 276/2003).

L’assenza della forma scritta, che precedentemente era richiesta solo ai fini probatori, produce quale conseguenza la trasformazione della collaborazione in un ordinario rapporto di lavoro, ossia in un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, sin dal momento della sua costituzione.

La medesima sanzione è prevista anche nel caso di assenza di elementi c.d. essenziali, così determinati dall'articolo 62 della riforma Biagi:


  1. nell'indicazione della durata,

  2. nell'individuazione del progetto,

  3. nella definizione del corrispettivo,

  4. nella specificazione delle forme di coordinamento delle mansioni del lavoratore con l’attività svolta dal committente.


Il Decreto del Fare ha anche esteso a tali rapporti la procedura di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, introdotta dalla Legge n. 92/2012 (riforma Fornero) per i rapporti di lavoro subordinato. Tale procedura garantisce la genuinità della risoluzione del contratto, definendo maggiori garanzie a favore del lavoratore contro eventuali abusi del datore e prevedendo sanzioni che possono raggiungere i 30 mila euro nel caso di utilizzo illecito del foglio firmato in bianco, con l’intento di simularne le dimissioni.

Diversamente dal precedente testo, il Decreto Legge n. 76/2013 ha apportato rilevanti modifiche al comma 1 dell’articolo 61 della riforma Biagi, restringendo il novero delle mansioni vietate per tale tipologia contrattuale. Il progetto, che originariamente non poteva prevedere compiti meramente esecutivi “o” ripetitivi, si considererà assente e quindi comporterà la trasformazione del rapporto contrattuale solo nel caso di compiti meramente esecutivi “e” ripetitivi. Tali mansioni, specificamente individuate dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2012, si esplicitano in attività che privano il lavoratore del potere di autodeterminazione nelle modalità esecutive “e” al tempo stesso che non necessitano di indicazioni da parte del committente.

(Decreto Legge n. 76/2013, convertito in Legge n. 99/2013, Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28-06-2013)

Il Decreto Fare, Decreto Legge n. 76/2013, ha introdotto alcune importanti novità nel mondo della contrattazione della collaborazione a progetto. Come si ricorderà, i contratti a progetto si inquadrano nelle forme di lavoro c.d. atipiche, in quanto il lavoratore non assume la veste di dipendente diretto del datore di lavoro, ma quella di collaboratore autonomo dello stesso.


Il decreto in esame ha previsto l’obbligo della forma scritta per tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, una delle tipologie contrattuali nate con la riforma Biagi (Decreto Legislativo 276/2003).

L’assenza della forma scritta, che precedentemente era richiesta solo ai fini probatori, produce quale conseguenza la trasformazione della collaborazione in un ordinario rapporto di lavoro, ossia in un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, sin dal momento della sua costituzione.

La medesima sanzione è prevista anche nel caso di assenza di elementi c.d. essenziali, così determinati dall'articolo 62 della riforma Biagi:


  1. nell'indicazione della durata,

  2. nell'individuazione del progetto,

  3. nella definizione del corrispettivo,

  4. nella specificazione delle forme di coordinamento delle mansioni del lavoratore con l’attività svolta dal committente.


Il Decreto del Fare ha anche esteso a tali rapporti la procedura di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, introdotta dalla Legge n. 92/2012 (riforma Fornero) per i rapporti di lavoro subordinato. Tale procedura garantisce la genuinità della risoluzione del contratto, definendo maggiori garanzie a favore del lavoratore contro eventuali abusi del datore e prevedendo sanzioni che possono raggiungere i 30 mila euro nel caso di utilizzo illecito del foglio firmato in bianco, con l’intento di simularne le dimissioni.

Diversamente dal precedente testo, il Decreto Legge n. 76/2013 ha apportato rilevanti modifiche al comma 1 dell’articolo 61 della riforma Biagi, restringendo il novero delle mansioni vietate per tale tipologia contrattuale. Il progetto, che originariamente non poteva prevedere compiti meramente esecutivi “o” ripetitivi, si considererà assente e quindi comporterà la trasformazione del rapporto contrattuale solo nel caso di compiti meramente esecutivi “e” ripetitivi. Tali mansioni, specificamente individuate dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2012, si esplicitano in attività che privano il lavoratore del potere di autodeterminazione nelle modalità esecutive “e” al tempo stesso che non necessitano di indicazioni da parte del committente.

(Decreto Legge n. 76/2013, convertito in Legge n. 99/2013, Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28-06-2013)