x

x

La riforma della riscossione mediante ruolo

Il legislatore ultimamente ha apportato sensibili modifiche alla riscossione mediante ruolo con l’art. 52 del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (in G.U. n. 144 del 21/06/2013), entrato in vigore il 22/06/2013.

Con il presente scritto si sintetizzano le principali modifiche legislative intervenute

A) PAGAMENTI RATEALI

La rateazione può essere aumentata fino a 120  rate mensili quando il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinaria;

2) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile fino a 120 rate mensili.

In ogni caso, si perde il diritto alla rateazione se non si pagano otto rate anche non consecutive.

Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottare entro luglio 2013, saranno stabilite le modalità di attuazione e  monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del meccanismo di rateazione sopra esposto.

In definitiva, oggi, alla luce delle modifiche intervenute, in tema di rateazione possiamo distinguere quattro livelli di pagamento:

a) il primo livello è quello della rateazione automatica, previsto dalla direttiva di Equitalia del 07 maggio 2013 che ha innalzato la soglia da € 20.000 ad € 50.000 fino alla quale è possibile chiedere una rateazione sino a 72 rate mensili senza bisogno di produrre documentazione extra, ma semplicemente presentando una semplice richiesta motivata che attesta la situazione di temporanea difficoltà economica del debitore;

b) il secondo livello è quello della rateazione ordinaria, per le somme oltre € 50.000, sempre fino a 72 rate, il cui presupposto di temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentato dal contribuente allegando alla richiesta gli atti necessari;

c) il terzo livello è quello della proroga prevista dall’art. 19, comma 1-bis, del D.L. n. 16/2012, nel senso che il contribuente può chiedere una sola proroga “in caso di comprovato peggioramento della sua situazione per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi”, sempre che nel frattempo non sia intervenuta la decadenza;

d) infine, il quarto livello è quello previsto dalla suddetta modifica legislativa, nel senso che le rate possono essere aumentate fino al numero di 120 mensili.

B) IMPIGNORABILITA’ DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE NON DI LUSSO

La recente modifica legislativa impedisce al concessionario di dare corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i Lavori Pubblici del 02/08/1969, pubblicato nella G.U. n. 218 del 27/08/1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.

In sostanza, Equitalia non può procedere all’espropriazione dell’abitazione principale, a condizione che:

- non si tratti di un’immobile di lusso, come sopra citato;

- che il bene sia destinato ad uso abitativo ed il debitore vi risieda anagraficamente;

- che tale immobile sia l’unico di proprietà del debitore, ferma in ogni caso la possibilità di iscrivere l’ipoteca di cui all’art. 77 DPR n. 602/73 e la facoltà di intervento nell’espropriazione attivata da altri.

Per quanto concerne, inoltre, la previsione che l’immobile sia “adibito ad uso abitativo”, si ritiene che il legislatore abbia voluto riferirsi alla classificazione catastale del bene e non alla destinazione d’uso di fatto, requisito, quest’ultimo, soddisfatto dall’ulteriore previsione della residenza anagrafica.

Di conseguenza, restano esclusi dal divieto di pignoramento tutti gli immobili con categoria non abitativa, quali uffici e studi privati (A/10).

Inoltre, in presenza di pertinenze accatastate autonomamente, come box o cantina (C/6), non pare possa venir ragionevolmente meno la condizione dell’unicità dell’unità immobiliare adibita a residenza, né la destinazione d’uso catastale abitativa, come opportunamente precisato dalla nota di Equitalia SpA dell’01 luglio 2013.

Sempre con le modifiche sopra esposte viene elevato ad € 120.000 il limite del credito complessivo necessario per procedere ad esecuzione forzata per le abitazioni non prima casa o di lusso o delle predette categorie catastali A/8  e A/9, salva la possibilità di iscrivere ipoteca anche al di sotto di tali soglie e anche sulle prime case solo ai fini cautelari e per la tutela dei crediti iscritti a ruolo laddove l’esecuzione fosse avviata da terzi.

Nulla cambia, invece, per le ipoteche, che possono essere ancora iscritte anche sull’abitazione principale, alla sola condizione che il debito a ruolo superi i 20.000 euro.

In ogni caso, viene stabilito che l’espropriazione può essere avviata solo allorchè sia stata preventivamente iscritta l’ipoteca di cui all’art. 77 del DPR n. 602/1973 e siano decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

C) I BENI STRUMENTALI SONO PIU’ TUTELATI

L’art. 52 del D.L. n. 69/2013 citato prevede che i beni di cui all’art. 515, comma 3, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria, ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

La nota di Equitalia del 1° luglio 2013 conferma che il pignoramento dei beni strumentali indispensabili all’attività nei limiti di un quinto del loro valore può essere effettuato solo in via residuale.

Ne deriva che, se l’ufficiale della riscossione rinviene altri beni il cui valore è capiente rispetto all’ammontare del debito complessivo, il pignoramento non potrà essere effettuato.

E’ inoltre stabilito che il vincolo del pignoramento nei limiti del quinto opera anche quando il debitore è costituito in forma societaria e se il capitale investito prevale sul lavoro.

Nell’ipotesi in cui il pignoramento è legittimamente eseguito, la novella legislativa dispone che il debitore sia nominato custode dei beni stessi e che la vendita all’incanto non possa essere effettuata prima di trecento giorni.

In questo modo si consente tra l’altro, da un lato, di reperire le risorse finanziarie attraverso il processo produttivo, dall’altro, di tentare di trovare un acquirente per evitare la vendita a valori inferiori a quelli di mercato, avvalendosi della facoltà prevista nell’art. 52 DPR n. 602/73.

La citata nota di Equitalia rileva a riguardo che deve, pertanto, ritenersi inibita la possibilità di avvalersi dell’istituto aste giudiziarie ai fini della custodia e della vendita dei beni in questione.

Il pignoramento dei beni strumentali indispensabili perde efficacia con il decorso di 360 giorni dalla data in cui esso è effettuato.

Tanto, in deroga alla regola generale secondo cui l’efficacia del pignoramento dura 200 giorni.

Ciò significa, osserva ancora Equitalia, che la vendita all’incanto deve essere disposta entro i 60 giorni successivi al decorso del periodo minimo di legge.

D) NON SI TOCCA L’ULTIMO STIPENDIO

Il D.L. n. 69/2013 più volte citato all’art. 72-ter del DPR n. 602/73 dopo il comma 2 ha inserito il seguente comma 2-bis:

“Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”.

La suddetta norma disciplina i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, che siano confluite sui conti correnti bancari e postali.

Al riguardo, il legislatore ha stabilito che, in presenza di somme dovute a titolo anzidetto, pensione inclusa, accreditate sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi di legge che gravano sul terzo non possono ricomprendere l’ultimo emolumento affluito sul tale conto, che resta, pertanto, nella piena disponibilità del correntista.

Alla luce di tale previsione devono ritenersi superate le disposizioni impartite da Equitalia con la nota protocollo n. 2013/4404 del 22 aprile 2013.

Il legislatore ultimamente ha apportato sensibili modifiche alla riscossione mediante ruolo con l’art. 52 del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (in G.U. n. 144 del 21/06/2013), entrato in vigore il 22/06/2013.

Con il presente scritto si sintetizzano le principali modifiche legislative intervenute

A) PAGAMENTI RATEALI

La rateazione può essere aumentata fino a 120  rate mensili quando il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinaria;

2) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile fino a 120 rate mensili.

In ogni caso, si perde il diritto alla rateazione se non si pagano otto rate anche non consecutive.

Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottare entro luglio 2013, saranno stabilite le modalità di attuazione e  monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del meccanismo di rateazione sopra esposto.

In definitiva, oggi, alla luce delle modifiche intervenute, in tema di rateazione possiamo distinguere quattro livelli di pagamento:

a) il primo livello è quello della rateazione automatica, previsto dalla direttiva di Equitalia del 07 maggio 2013 che ha innalzato la soglia da € 20.000 ad € 50.000 fino alla quale è possibile chiedere una rateazione sino a 72 rate mensili senza bisogno di produrre documentazione extra, ma semplicemente presentando una semplice richiesta motivata che attesta la situazione di temporanea difficoltà economica del debitore;

b) il secondo livello è quello della rateazione ordinaria, per le somme oltre € 50.000, sempre fino a 72 rate, il cui presupposto di temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentato dal contribuente allegando alla richiesta gli atti necessari;

c) il terzo livello è quello della proroga prevista dall’art. 19, comma 1-bis, del D.L. n. 16/2012, nel senso che il contribuente può chiedere una sola proroga “in caso di comprovato peggioramento della sua situazione per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi”, sempre che nel frattempo non sia intervenuta la decadenza;

d) infine, il quarto livello è quello previsto dalla suddetta modifica legislativa, nel senso che le rate possono essere aumentate fino al numero di 120 mensili.

B) IMPIGNORABILITA’ DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE NON DI LUSSO

La recente modifica legislativa impedisce al concessionario di dare corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i Lavori Pubblici del 02/08/1969, pubblicato nella G.U. n. 218 del 27/08/1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.

In sostanza, Equitalia non può procedere all’espropriazione dell’abitazione principale, a condizione che:

- non si tratti di un’immobile di lusso, come sopra citato;

- che il bene sia destinato ad uso abitativo ed il debitore vi risieda anagraficamente;

- che tale immobile sia l’unico di proprietà del debitore, ferma in ogni caso la possibilità di iscrivere l’ipoteca di cui all’art. 77 DPR n. 602/73 e la facoltà di intervento nell’espropriazione attivata da altri.

Per quanto concerne, inoltre, la previsione che l’immobile sia “adibito ad uso abitativo”, si ritiene che il legislatore abbia voluto riferirsi alla classificazione catastale del bene e non alla destinazione d’uso di fatto, requisito, quest’ultimo, soddisfatto dall’ulteriore previsione della residenza anagrafica.

Di conseguenza, restano esclusi dal divieto di pignoramento tutti gli immobili con categoria non abitativa, quali uffici e studi privati (A/10).

Inoltre, in presenza di pertinenze accatastate autonomamente, come box o cantina (C/6), non pare possa venir ragionevolmente meno la condizione dell’unicità dell’unità immobiliare adibita a residenza, né la destinazione d’uso catastale abitativa, come opportunamente precisato dalla nota di Equitalia SpA dell’01 luglio 2013.

Sempre con le modifiche sopra esposte viene elevato ad € 120.000 il limite del credito complessivo necessario per procedere ad esecuzione forzata per le abitazioni non prima casa o di lusso o delle predette categorie catastali A/8  e A/9, salva la possibilità di iscrivere ipoteca anche al di sotto di tali soglie e anche sulle prime case solo ai fini cautelari e per la tutela dei crediti iscritti a ruolo laddove l’esecuzione fosse avviata da terzi.

Nulla cambia, invece, per le ipoteche, che possono essere ancora iscritte anche sull’abitazione principale, alla sola condizione che il debito a ruolo superi i 20.000 euro.

In ogni caso, viene stabilito che l’espropriazione può essere avviata solo allorchè sia stata preventivamente iscritta l’ipoteca di cui all’art. 77 del DPR n. 602/1973 e siano decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

C) I BENI STRUMENTALI SONO PIU’ TUTELATI

L’art. 52 del D.L. n. 69/2013 citato prevede che i beni di cui all’art. 515, comma 3, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria, ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

La nota di Equitalia del 1° luglio 2013 conferma che il pignoramento dei beni strumentali indispensabili all’attività nei limiti di un quinto del loro valore può essere effettuato solo in via residuale.

Ne deriva che, se l’ufficiale della riscossione rinviene altri beni il cui valore è capiente rispetto all’ammontare del debito complessivo, il pignoramento non potrà essere effettuato.

E’ inoltre stabilito che il vincolo del pignoramento nei limiti del quinto opera anche quando il debitore è costituito in forma societaria e se il capitale investito prevale sul lavoro.

Nell’ipotesi in cui il pignoramento è legittimamente eseguito, la novella legislativa dispone che il debitore sia nominato custode dei beni stessi e che la vendita all’incanto non possa essere effettuata prima di trecento giorni.

In questo modo si consente tra l’altro, da un lato, di reperire le risorse finanziarie attraverso il processo produttivo, dall’altro, di tentare di trovare un acquirente per evitare la vendita a valori inferiori a quelli di mercato, avvalendosi della facoltà prevista nell’art. 52 DPR n. 602/73.

La citata nota di Equitalia rileva a riguardo che deve, pertanto, ritenersi inibita la possibilità di avvalersi dell’istituto aste giudiziarie ai fini della custodia e della vendita dei beni in questione.

Il pignoramento dei beni strumentali indispensabili perde efficacia con il decorso di 360 giorni dalla data in cui esso è effettuato.

Tanto, in deroga alla regola generale secondo cui l’efficacia del pignoramento dura 200 giorni.

Ciò significa, osserva ancora Equitalia, che la vendita all’incanto deve essere disposta entro i 60 giorni successivi al decorso del periodo minimo di legge.

D) NON SI TOCCA L’ULTIMO STIPENDIO

Il D.L. n. 69/2013 più volte citato all’art. 72-ter del DPR n. 602/73 dopo il comma 2 ha inserito il seguente comma 2-bis:

“Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”.

La suddetta norma disciplina i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, che siano confluite sui conti correnti bancari e postali.

Al riguardo, il legislatore ha stabilito che, in presenza di somme dovute a titolo anzidetto, pensione inclusa, accreditate sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi di legge che gravano sul terzo non possono ricomprendere l’ultimo emolumento affluito sul tale conto, che resta, pertanto, nella piena disponibilità del correntista.

Alla luce di tale previsione devono ritenersi superate le disposizioni impartite da Equitalia con la nota protocollo n. 2013/4404 del 22 aprile 2013.