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Delitti di incendio e incendio boschivo

la proposta di legge per introdurre il sequestro e la confisca dei beni del piromane
incendio boschivo
incendio boschivo

Le norme, la vigilanza e i nuovi strumenti legislativi proposti per contrastare il fenomeno degli incendi, un flagello che ogni anno devasta la Penisola.

Oristano, Catania e Pescara sono le ultime località devastate dagli incendi.

La previsione di un reato specifico (l’articolo 423 bis del codice penale) e le recenti proposte per l’inasprimento delle pene certamente non risolvono il fenomeno degli incendi. Questa semplice constatazione è dettata dalla estensione dei casi di incendio che ogni anno devastano l’Italia da Nord a Sud.

 

I delitti di incendio e incendio boschivo

La tutela dell’ambiente richiede un’importante opera di prevenzione con il controllo del territorio attuato con l’uso delle nuove tecnologie (droni e satelliti) e soprattutto di educazione della popolazione. Va considerato infatti che la repressione del reato avviene quando ormai l’ambiente è compromesso, e trattandosi di incendi boschivi, la minaccia della pena non ha praticamente alcuna efficacia come “deterrente” dal commettere il reato, dato che il fuoco distrugge tutte le prove, rendendo praticamente impossibile individuare i colpevoli.

 

I delitti di incendio e incendio boschivo: genesi e statistiche

L’applicazione del delitto di incendio boschivo è statisticamente quasi irrilevante. L’affermazione sconfortante trova conferma dai i dati derivanti dalla constatazione statistica dell’applicazione di questo nuovo delitto di incendio boschivo previsto dal 2000 nella legge 353 sono davvero sconfortanti.

In realtà nel Codice Penale già erano previsti il delitto di incendio all’articolo 423 e il danneggiamento seguito da incendio all’articolo 424.

Questi due delitti erano inseriti, con le aggravanti dell’articolo 425 (e tra queste, al n. 5. se “il fatto è commesso su boschi, selve o foreste”), tra quelli contro l’incolumità pubblica con l’aggravante. Ma data la gravità del fenomeno degli incendi boschivi e la preoccupante frequenza con cui si manifestano specialmente durante la stagione estiva, si è stati indotti alla presentazione di varie proposte di leggi, di disegni di legge al fine di introdurre una figura speciale di incendio boschivo.

 

Il delitto di incendio boschivo

Questo è avvenuto nel 2000, con la legge 275 del 2000, che ha introdotto l’articolo 423 bis intitolato proprio “Incendio boschivo”.   L’introduzione di un delitto speciale di incendio boschivo agli occhi di un giurista presenta “luci e ombre”.

 

Il delitto di incendio boschivo frutto di una legislazione dell’emergenza

L’articolo 423 bis è infatti il classico prodotto di una legislazione “simbolica” che interviene per punire in maniera eclatante un qualcosa di grande attualità in quel momento e che provoca inquietudine nella popolazione.

Anche se il delitto di incendio era già punibile, l’urgenza della situazione consiglia un immediato intervento del Governo, con decreto legge, il 4 agosto, ovvero proprio quando il Paese è attraversato dal fuoco, stralciandosi parte del disegno di legge 580 che era in “gestazione” al Parlamento. Come si accennava prima infatti, un reato di incendio che proteggeva il patrimonio boschivo esisteva già, anche se non si chiamava specificatamente “incendio boschivo”.

Come si è detto prima, non è con l’inasprimento delle pene che si risolvono i problemi. A cosa serve infatti tutto questo se non si avvia una concreta azione idonea a supportare con strumenti operativi e istituzionali la lotta contro gli incendi? Non serve a nulla infatti minacciare le sanzioni se poi non si è in grado di applicare effettivamente le pene: occorre piuttosto un’efficace politica di ricerca dei colpevoli e quindi un potenziamento anche dei mezzi della polizia scientifica.

 

Il delitto di incendio boschivo e la politica criminale

L’introduzione del reato previsto dall’articolo 423 bis del c.p. ha un aspetto positivo nell’ottica di una più ampia concezione di politica criminale. Il problema degli incendi nelle zone di pregio ambientale come sono per definizione i boschi (vedi legge Galasso e Codice dei Beni ambientali e culturali), è un problema di strategia contro i fenomeni criminali, che possono essere individuali, come nel caso dei piromani, o legati a organizzazioni criminose.

Le organizzazioni criminali pongono in essere gli incendi non come finalità specifica (come per i piromani) ma come strumento per perseguire ulteriori obiettivi, prima fra tutte la speculazione edilizia.

La previsione dell’impossibilità edificatoria nei 10 anni nelle aree percorse dal fuoco è sulla carta encomiabile. Peccato che dopo qualche anno si perda memoria di dov’era stato l’incendio. C’è poi il problema delle aree di confine, nonché di quelle di interfaccia: in conclusione, in certi casi, questo divieto viene molto “annacquato” e le associazioni criminose hanno la possibilità di mettere in atto i loro piani.

 

Il delitto di incendio boschivo le cause

Oltre alla speculazione edilizia, sono molteplici i “motivi” degli incendi: le vendette di varia natura o l’interesse che può avere chi nello spegnimento degli incendi trova occasione di occupazione lavorativa. E poi ci sono anche i finanziamenti e gli appalti per il rimboschimento delle aree devastate, il noleggio dei mezzi idonei allo spegnimento delle fiamme, la destinazione edificatoria dei terreni bruciati. Da questo si deduce quindi che un aspetto positivo nell’individuazione di questa figura criminosa sta nella possibilità, attraverso la repressione dell’incendio, di intervenire reprimendo un’attività criminosa a più ampio raggio collegata alle organizzazioni a delinquere.

A 21 anni di distanza dal varo di questa nuova figura criminosa i risultati sono abbastanza deludenti. Le sentenze sono molto poche, e non perché non ci siano gli incendi ma solo perché non si hanno i colpevoli, purtroppo. E questo perché come si diceva all’inizio, l’incendio distrugge le prove. E così ogni incendio si va solo ad aggiungere alla deludente statistica dei reati contro ignoti e viene automaticamente archiviato. Che cosa fare allora?

 

Il delitto di incendio boschivo e la proposta di legge n. 3092

Sicuramente potenziare la prevenzione e tutti gli strumenti di individuazione degli incendi. In questa ottica si registra la presentazione della proposta di Legge n. 3092 per la: Modifica degli articoli 423 e 423-bis del codice penale, concernenti i delitti di incendio e di incendio boschivo, nonché disposizioni sull’impiego dei mezzi militari di sorveglianza per l’identificazione degli autori del reato e la vigilanza sul territorio".

Nella proposta si introducono delle cospicue sanzioni pecuniarie, il sequestro e confisca dei beni, per i reati di incendio e incendio boschivo potrebbero rappresentare un importante deterrente per evitare o comunque diminuire sensibilmente il perpetrarsi di questi terribili reati contro l’ambiente e la comunità.

Il progetto di legge prevede l’inasprimento delle pene e l’introduzione di pesanti sanzioni pecuniarie a carico dei piromani. Il testo del disegno di legge prevede tra l’altro la modifica dell’articolo 423 del codice penale che prevede a carico di chi cagiona un incendio la reclusione da tre a sette anni. 

A questa pena – spiega il proponente – si vuole aggiungere a carico del responsabile l’obbligo del pagamento di una multa da euro 20 mila a euro 100 mila per ogni ettaro di terreno incendiato. Per rendere effettiva l’applicazione della sanzione, è stata esplicitamente prevista la possibilità per il giudice, in sede penale, di disporre il sequestro per equivalente e la confisca dei beni del reo”. 

Il testo della proposta di legge prevede anche la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra lo Stato e le singole Regioni, per un costante monitoraggio del territorio da svolgersi grazie all’utilizzo della più attuale tecnologia militare con l’obiettivo di identificare i responsabili degli incendi. 

Le tecnologie per individuare nell’immediato il nascere di un incendio ci sono, occorre saperle utilizzare e ovviamente predisporre tutti gli atti burocratici affinché il sistema venga reso automatico. Possiamo farlo attraverso l’uso di tecnologie militari come i droni e ancora mezzi satellitari da abbinare a forze di intervento rapido sul territorio pronte allo spegnimento degli incendi nella fase iniziale e nella ricerca dei responsabili.