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Art. 423-bis - Incendio boschivo (1)

1. Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, (2) cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

2. Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento. (3)

4. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.

5. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata
a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al
ripristino dello stato dei luoghi.(4)

6. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria
nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. (4)

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, DL 220/2000, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 275/2000. Successivamente l’art. 11, L. 353/2000, ha nuovamente disposto l’inserimento nel codice penale dell’art. 423-bis con la medesima formulazione di quello precedentemente aggiunto dal DL 220/2000.

(2) L'inciso che segue la parola iniziale "Chiunque" è stato introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera a-bis, L. 155/2021.

(3) L'inciso finale di questo comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a-ter, L. 155/2021.

(4) Comma introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera b), L. 155/2021.

Rassegna di giurisprudenza

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 423-bis, costituisce «incendio boschivo» il fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree (Sez. 1, 41927/2016).

Il fuoco appiccato deve possedere l’attitudine a propagarsi  desumibile dal fronte delle fiamme, dalla presenza del vento e dall’impiego massiccio di personale per sedarle, descritti nella sentenza impugnata  e un’idoneità distruttrice, tale da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone (Sez. 1, 14263/2017).

L’elemento oggettivo del reato di incendio può riferirsi anche ad estensioni di terreno a “boscaglia”, “sterpaglia” e “macchia mediterranea”, atteso che l’intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita (Sez. 1, 14209/2008).

Il reato di cui all’art. 423-bis è stato introdotto dall’art. 11 della legge-quadro in materia di incendi boschivi e la definizione specifica dell’incendio boscoso è contenuta nell’articolo 2 della legge stessa, a norma del quale per incendio boschivo s’intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese le eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Dunque l’elemento oggettivo del reato è individuato dalla norma di cui all’art. 2 della citata legge-quadro ed a nulla rileva che la Regione Lombardia abbia emanato una legge in materia di boschi e foreste contenente una definizione di bosco che consentirebbe di non ritenere tale quello in cui si è sviluppato l’incendio poiché, quand’anche si ritenesse che essa integri il precetto penale in tema di reati urbanistici, in nessun modo può determinare la limitazione, in un particolare ambito territoriale, dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 423-bis che è stato compiutamente individuato dalla norma penale (Sez. 4, 9162/2015).