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CAPO I - DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA

Art. 422 - Strage

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con la morte.

2. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

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Art. 423 - Incendio

1. Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

2. La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica.

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Art. 423-bis - Incendio boschivo (1)

1. Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, (2) cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

2. Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento. (3)

4. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.

5. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata
a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al
ripristino dello stato dei luoghi.(4)

6. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria
nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. (4)

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, DL 220/2000, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 275/2000. Successivamente l’art. 11, L. 353/2000, ha nuovamente disposto l’inserimento nel codice penale dell’art. 423-bis con la medesima formulazione di quello precedentemente aggiunto dal DL 220/2000.

(2) L'inciso che segue la parola iniziale "Chiunque" è stato introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera a-bis, L. 155/2021.

(3) L'inciso finale di questo comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a-ter, L. 155/2021.

(4) Comma introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera b), L. 155/2021.

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Art. 424 - Danneggiamento seguito da incendio

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni (1).

2. Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà (2).

3. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’articolo 423-bis (3).

(1) Comma così modificato dall’art. 1, DL 220/2000, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 275/2000. La medesima modifica è stata successivamente disposta dall’art. 11, L. 353/2000. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Chiunque al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni».

(2) Comma così modificato dall’art. 1, DL 220/2000, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 275/2000. La medesima modifica è stata successivamente disposta dall’art. 11, L. 353/2000.

(3) Comma aggiunto dall’art. 11, L. 353/2000.

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Art. 425 - Circostanze aggravanti

1. Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso (1):

1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;

2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, su aziende agricole, (1-bis) o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;

4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

5) su boschi, selve e foreste (2).

(1) Alinea così modificato dall’art. 1, DL 220/2000, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 275/2000. La medesima modifica è stata successivamente disposta dall’art. 11, L. 353/2000.

(1-bis) L'inciso "su aziende agricole" è stato introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis, L. 155/2021.

(2) Numero abrogato dall’art. 1, DL 220/2000, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 275/2000. Successivamente il presente numero è stato nuovamente abrogato dall’art. 11, L. 353/2000.

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Art. 426 - Inondazione, frana o valanga

1. Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

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Art. 427 - Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

1. Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un’inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

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Art. 428 - Naufragio, sommersione o disastro aviatorio

1. Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

2. La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

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Art. 429 - Danneggiamento seguito da naufragio

1. Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

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Art. 430 - Disastro ferroviario

1. Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

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Art. 431 - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento

1. Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata, ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all’esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.

2. Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

3. Per le strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall’elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica.

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Art. 432 - Attentati alla sicurezza dei trasporti

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

3. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

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Art. 433 - Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni

1. Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per l’illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

3. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

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Art. 434 - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

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Art. 435 - Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

1. Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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Art. 436 - Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni

1. Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione dell’incendio o all’opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l’incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni.

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Art. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

1. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

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