x

x

Art. 432 - Attentati alla sicurezza dei trasporti

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

3. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Rassegna di giurisprudenza

Il reato di cui all’art. 432, rubricato come attentato alla sicurezza dei trasporti, nella configurazione di cui al primo comma della norma, viene dalla giurisprudenza inquadrato come un reato a forma libera con evento di pericolo concreto, posto a tutela della pubblica incolumità, con il limite applicativo determinato dalla necessità che la sicurezza messa in pericolo attenga ai trasporti pubblici.

La fattispecie incriminatrice in esame riguarda, dunque, un reato di pericolo che si perfeziona nel momento in cui viene determinata dall’agente la situazione foriera del pericolo, non incidendo sulla sua sussistenza quanto possa essere stato effettuato successivamente, ad opera di terzi, per rimuoverla.

Esso è suscettibile di essere integrato da qualsiasi comportamento idoneo a determinare un evento di concreto pericolo, e non necessariamente un danno materiale, la cui valutazione deve essere riferita alle circostanze del caso concreto e non effettuata in astratto in relazione a situazioni predeterminate.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il relativo accertamento si risolve in un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità. deve riconoscersi che effettivamente, in linea generale, anche per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, reato di pericolo concreto, la configurabilità del tentativo pone dubbi di compatibilità con il principio secondo cui la norma incriminatrice ha già arretrato il momento consumativo del reato all’insorgenza del pericolo dalla stessa preso in considerazione, sicché, ove si ritenesse non integrato tale pericolo e nonostante ciò si configurasse il tentativo, si finirebbe per rendere penalmente rilevante il concetto (sotto il profilo naturalistico sfuggente e sotto quello dommatico potenzialmente idoneo a vulnerare il principio di offensività) di pericolo del pericolo.

Tuttavia, va in pari tempo chiarito che, seguendo tale impostazione, la situazione di insorgenza del pericolo concreto che la norma sanziona, stante la chiara ratio della disposizione, si profila doversi ritenere integrata da ogni condotta che l’agente abbia compiuto in senso inequivoco e con modalità idonee a cagionare la conseguenza pregiudizievole alla sicurezza dei trasporti, che costituisce il bene giuridico protetto dall’ordinamento. Pertanto, la consapevole messa in essere di atti concreti e non equivoci, finalizzati all’attentato alla sicurezza dei trasporti e idonei a raggiungere quell’obiettivo, di guisa che senza l’intervento di una serie causale indipendente dalla volontà dell’agente il bene giuridico protetto viene ad essere posto in pericolo - integrerebbe già la consumazione del reato di cui all’art. 432 (Sez. 1, 7203/2018).

Il delitto previsto dall’art. 432 è a forma libera con evento di pericolo, posto a tutela della pubblica incolumità, con il limite applicativo determinato dalla necessità che la sicurezza messa in pericolo attenga ai trasporti pubblici (ossia ai servizi di trasporto destinati al pubblico, siano essi gestiti dallo Stato o da altro ente pubblico, o da un’impresa esercente pubblici servizi od anche da un privato concessionario od autorizzato), non potendo la nozione di pubblico trasporto farsi derivare dalle modalità e dai luoghi di transito, ma unicamente dalla fruizione di mezzi di trasporto da parte di un numero indeterminato di soggetti (Sez. 1, 3 maggio 2006).

Integra il delitto d’attentato alla sicurezza dei trasporti la condotta di chi, per facilitarsi la fuga da un treno dove aveva perpetrato dei furti, chiude i rubinetti di conduzione dell’aria compressa che alimenta l’apparato frenante delle carrozze, obbligando in tal modo i macchinisti ad azionare il freno d’emergenza e far proseguire la marcia del convoglio a bassa velocità fino alla più vicina stazione, atteso che tale condotta determina una situazione gravemente e concretamente pregiudizievole per la sicurezza del treno e dei viaggiatori (Sez. 4, 45499/2008).

Il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti previsto dall’art. 432 non assorbe quello di interruzione di pubblico servizio previsto dall’art. 340 quando i due delitti sono stati commessi in ambiti cronologici diversi e con differenti condotte (nella specie il secondo con l’impedimento dell’accesso alla nave dei passeggeri in attesa di imbarco e il primo con la deviazione della rotta usuale) (Sez. 3, 1420/2000).

Ai fini della sussistenza del reato di attentato a impianti di pubblica utilità, la nozione di impianto indica il complesso di strutture, apparecchi, attrezzature e congegni concorrenti ad uno stesso scopo ed indispensabili per un determinato fine. In tale nozione rientra una centralina telefonica o armadio di distribuzione, avente la funzione di convogliare e smistare, attraverso i congegni e i cavi in essa contenuti, il traffico delle utenze di una determinata area, ai fini del normale svolgimento del servizio telefonico (Sez. 2, 7 marzo 1983).

È ravvisabile il concorso formale tra il reato di attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ed il reato di tentato danneggiamento sia in relazione al diverso bene tutelato dalle due norme (l’incolumità pubblica nel primo e il patrimonio nel secondo) sia in relazione al fatto che nel delitto di attentato, che ha natura di reato di pericolo, non è necessaria la produzione di un effettivo danneggiamento (Sez. 3, 12418/2008).