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Art. 433 - Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni

1. Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per l’illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

3. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Rassegna di giurisprudenza

È ravvisabile il concorso formale tra il reato di attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ed il reato di tentato danneggiamento sia in relazione al diverso bene tutelato dalle due norme (l’incolumità pubblica nel primo e il patrimonio nel secondo) sia in relazione al fatto che nel delitto di attentato, che ha natura di reato di pericolo, non è necessaria la produzione di un effettivo danneggiamento (Sez. 3, 12418/2008).