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Art. 435 - Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

1. Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Rassegna di giurisprudenza

Il reato di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti di cui all’art. 435 si perfeziona con la detenzione dell’esplosivo qualificata dal dolo specifico integrato dal fine di attentare alla pubblica incolumità (Sez. 1, 831/1968).

Le fattispecie delittuose in tema di esplosivi, configurate dalla L. 895/1967 e successive modificazioni, sono caratterizzate dal possibile effetto micidiale, nel senso che ricomprendono quelle condotte che hanno per oggetto gli esplosivi o miscugli di sostanze atti a provocare  per quantità o qualità, composizione o confezionamento  una esplosione, ossia una rapidissima e violenta liberazione di energia da cui derivi un effetto micidiale e distruttivo, equiparabile alle conseguenze cagionate dall’impiego di armi da guerra. Ciò posto, resta estranea alla struttura di siffatti reati, il dolo di lesione della pubblica incolumità proprio, invece, della fattispecie di cui all’art. 435 (Sez. 6, 18828/2018).

Integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni  quali l’ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati  costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell’insieme la caratteristica della micidialità (Sez. 1, 45614/2013).

Il reato di cui all’art. 435, che è un reato di pericolo per la cui consumazione non è necessaria la produzione di un effettivo danno materiale (Sez. 1, 1569/1969), si consuma per effetto della sola detenzione del materiale esplodente animata dalla finalità di offendere il bene protetto (Sez. 1 2326/1973).