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Art. 430 - Disastro ferroviario

1. Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Rassegna di giurisprudenza

Sussiste il nesso di causalità, in termini di vera e propria certezza e non solo di elevata credibilità razionale, tra l’omessa installazione ed attivazione su di un locomotore del sistema di ripetizione automatica dei segnali (RSC) ed il verificarsi di un disastro ferroviario colposo, determinato dall’inosservanza, da parte dei macchinisti, del segnale giallo che obbligava a ridurre la velocità, e del successivo segnale rosso, che imponeva di fermare il mezzo dai medesimi condotto (Sez. 4, 41944/2006).

In tema di disastro colposo, ed in particolare di disastro ferroviario, rientrando tale fattispecie nella categoria dei delitti (colposi) di pericolo, il reato si perfeziona con l’insorgere del pericolo, che non deve, necessariamente, identificarsi con la probabilità di deragliamento; invero, tale elemento (il pericolo) deve ritenersi sussistente quando la condotta dell’agente risulti idonea, secondo il principio della causalità adeguata, a determinare il disastro e quando il rapporto di possibile derivazione causale sia intuibile sulla base della comune esperienza e perciò prevedibile dall’agente (fattispecie di casellante ferroviario che aveva dimenticato aperte le barriere, sì da consentire, mentre sopraggiungeva un treno, il passaggio di veicoli. Il conduttore del treno, di ciò accortosi, azionando il freno rapido, riuscì a fermare il convoglio sul tratto di passaggio a livello senza danno per alcuno, per la momentanea, casuale assenza di traffico) (Sez, 4, 28 marzo 1988).

Il pericolo di disastro ferroviario consiste in un fatto da cui è probabile che derivi effettivamente danno notevole per i trasportati e gli addetti ai servizi o per le persone che, comunque, si trovino negli impianti ferroviari; deve, perciò, essere concreto ed apprezzabile e il danno temuto deve essere di tale entità da interessare un certo numero di persone e attivare la commozione della comunità al punto che le sue dimensioni concretino un effettivo pericolo per la incolumità pubblica (Sez. 4, 11 luglio 1986).

In tema di disastro ferroviario colposo, sussiste il delitto di cui all’art. 449 solo quando effettivamente si verifichi un evento di gravità, complessità ed estensione straordinarie, dal quale la legge penale presume il pericolo per la pubblica incolumità (fattispecie relativa alla collisione tra due convogli ferroviari, avvenuta a velocità non elevata, cui sono conseguiti danni non rilevantissimi alle cose e alle persone, in riferimento alla quale la Corte ha escluso la consumazione del disastro, riconoscendo la sussistenza esclusivamente del pericolo dello stesso ai fini della configurabilità del diverso delitto di cui all’art. 450) (Sez. 4, 40799/2008).

Non costituisce disastro ferroviario l’incidente che abbia coinvolto un treno merci procedente a velocità ridotta in aperta campagna, senza stazioni o passaggi a livello, che non abbia comportato deragliamento del treno, né abbia avuto la potenzialità di coinvolgere altre persone oltre ai macchinisti del treno (Tribunale di Lodi, 17 marzo 1986).

In tema di disastro colposo, ed in particolare di disastro ferroviario, rientrando tale fattispecie nella categoria dei delitti (colposi) di pericolo, il reato si perfeziona con l’insorgere del pericolo, che non deve, necessariamente, identificarsi con la probabilità di deragliamento. Invero, tale elemento (il pericolo) deve ritenersi sussistente quando la condotta dell’agente risulti idonea, secondo il principio della causalità adeguata, a determinare il disastro e quando il rapporto di possibile derivazione causale sia intuibile sulla base della comune esperienza e perciò prevedibile dall’agente (fattispecie inerente alla condotta di un casellante ferroviario che ha dimenticato aperte le barriere, sì da consentire, mentre sopraggiungeva il treno) (Sez. 4, 28 marzo 1988).