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Art. 429 - Danneggiamento seguito da naufragio

1. Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Rassegna di giurisprudenza

È integrato il reato di danneggiamento con pericolo di naufragio in caso di urto dell’imbarcazione contro gli scogli con lesioni ai passeggeri, alcuni dei quali sbalzati in mare. Ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento con pericolo di naufragio, infatti è sufficiente che il natante non sia più in grado di galleggiare regolarmente, atteso che non è richiesto il suo inabissamento (Sez. 3, 6746/2006).