Il “nuovo volto” dell’incendio boschivo: vecchi problemi risolti e nuovi guai insorti
Il “nuovo volto” dell’incendio boschivo: vecchi problemi risolti e nuovi guai insorti
Evoluzioni normative, tipicità, rapporti con altri reati e concorso apparente di norme
Abstract
Il presente contributo si prefigge l’obiettivo di sintetizzare l’evoluzione normativa che ha interessato il settore dei “reati ambientali”, con particolare riferimento al reato di incendio boschivo di cui all’art. 423 bis cp. Si coglierà, inoltre, l’occasione per fare un breve cenno inerente ai rapporti tra quest’ultimo reato ed il delitto di disastro ambientale al fine di valutare l’applicabilità del concorso apparente di norme o del concorso formale di reati.
Premessa: perimetriamo l’indagine sulìincendio boschivo
Partiamo da una premessa. I delitti ambientali sono molti. In queste poche righe non si vuole riassumere ogni singolo aspetto inerente a questa categoria di delitti, bensì si vuole semplicemente far riferimento alla distinzione tra incendio comune ex art. 423 cp (spesso considerato “assorbito nel/sussidiario rispetto al” delitto di disastro innominato in ipotesi di crollo doloso, ex multis, riportando un riferimento giurisprudenziale remoto ma efficace, Cass. n. 7629 del 2006) ed il delitto di incendio boschivo ex art. 423 bis cp, al fine non solo di comprendere quando questa fattispecie, sotto un profilo materiale, venga effettivamente in considerazione, bensì anche al fine di valutare la sussistenza di un possibile concorso o apparente o formale con il delitto di disastro ambientale, sorto post spacchettamento del disastro innominato ex art. 434 cp.
L’evoluzione normativa: le recenti modifiche intervenute nel Novembre 2021.
Al fine di meglio svolgere l’indagine appare doveroso ricostruire l’evoluzione normativa che ha interessato la disposizione.
Nei codici di diritto penale del 2010: D.L. 4-8-2000, n. 220, conversione in l. 6-10-2000, n. 275 (Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi) e riconfermato ex art. 11, l. 21-11-2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). Per la definizione di incendio boschivo art. 2, l. cit., secondo il quale per incendio boschivo si intende un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a tali aree. “Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve, foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente”.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 settembre 2021, n. 120 Testo del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 216 del 9 settembre 2021), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.». (GU Serie Generale n. 266 del 08-11-2021)
Art. 6 Modifiche al codice penale:1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni; a) all'articolo 32-quater, dopo le parole «416, 416-bis» sono inserite le seguenti: «423-bis, primo comma,»; ((a-bis) all'articolo 423-bis, primo comma, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,»; a-ter) all'articolo 423-bis, terzo comma, le parole: «su aree protette» sono sostituite dalle seguenti: «su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento»;)) b) all'articolo 423-bis, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: «Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.»; c) dopo l'articolo 423-bis sono inseriti i seguenti: «Art. 423-ter (Pene accessorie). - Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi. Art. 423-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi. La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.». ((c-bis) all'articolo 425, numero 2), dopo le parole: «industriali o cantieri,» sono inserite le seguenti: «su aziende agricole,»)).
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 29, 31, 32-quater, 423-bis e 425 del codice penale: «Art. 29 (Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici). - La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.»; «Art. 31 (Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione). - Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere.» «Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti prevista dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 423-bis, primo comma, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.» «Art. 423-bis (Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinata al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni). - Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni. Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma, le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.» Art. 425 (Circostanze aggravanti). - Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso: 1. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze; 2. su edifici abitati o destinati a uso da abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque; 3. su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili; 4. su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;».
Al 9 Novembre 2021 la formulazione della norma è la seguente: Art. 423-bis. (Incendio boschivo). Chiunque ((, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,)) cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno ((su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento)). Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. ((...)) le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'Autorità di polizia o l'Autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Tipicità del delitto di incendio boschivo: focus sulla giurisprudenza risalente
Evidenziati i riferimenti normativi e ricordato che, effettivamente, l’incendio boschivo si manifesta come forma specifica di incendio ex art. 423 cp, occorre ora comprendere cosa debba intendersi per incendio a livello materiale, ovvero cosa caratterizza il cd. incendio boschivo. Ebbene, secondo una risalente giurisprudenza, si fa riferimento, in particolare, alle cd. “estensioni di terreno a boscaglia, sterpaglia e macchia mediterranea”. Ancora, secondo ulteriore, seppur risalente, giurisprudenza, ai fini della configurabilità, sotto un profilo strettamente materiale, del reato previsto dall'art. 423 bis cp, occorre che si manifesti nella realtà empirica “un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree”.
I rapporti tra l’art. 423 bis cp e l’art. 452 quater cp: concorso formale o assorbimento?
Così succintamente definito il delitto sotto un profilo oggettivo o, meglio, materiale, occorre fare un passo in avanti, andando a ricostruire i rapporti tra l’incendio boschivo ed il cd. disastro ambientale, nascente dall’intervento legislativo suggerito dai tessuti costituzionali. Le questioni che in questa scheda riassuntiva preme evidenziare ineriscono alla qualificazione sotto un profilo teorico e dottrinale dei rapporti esistenti tra le due norme in termini o di concorso apparente di norme alla luce delle teorie pluralistiche che ammettono l’uso di tecniche risolutorie dei conflitti svincolate da criteri meramente logico-formali o di concorso formale di reati, specie quando si pone l’accento sulla variante colposa delle fattispecie. Ebbene, in passato vi sono stati Autori (ex multis, F. VERDIANELLI, come in riferimenti bibliografici) che hanno provato ad esaminare il rapporto tra 423 bis cp. e 452 quinquies cp comma secondo, ed hanno concluso per il concorso eterogeneo di reati, ricordando che, per contro, la giurisprudenza ha preferito “assorbire” l’incendio boschivo (art. 423 bis comma secondo cp) nell’art. 452 quinquies cp. Pur tuttavia le recenti modifiche hanno amplificato i profili di criticità sia sotto il profilo della individuazione della condotta materiale sia sotto il profilo del rapporto con altri delitti ambientali. Tocca ora alla giurisprudenza ed agli operatori di diritto tutti risolvere i nuovi problemi applicativi.
Rilievi critici e conclusioni
L’esame dei rapporti tra incendio boschivo e disastro ambientale nasce dall’idea di ricordare che l’eccessiva tipizzazione può amplificare i problemi inerenti alle ipotesi di concorso apparente di norme e concorso formale e rendere più difficile il compito di applicazione delle norme da parte degli operatori del diritto. Ci si unisce, pertanto, alle recenti critiche dottrinali emerse in relazione all’attuale formulazione dell’art. 423 bis cp, specie nella parte in cui si pone il problema della tutela delle specie animali.